[community] CC, Etichette indipendenti, SIAE e la distribuzione tradizionale
dieeasy
dieeasy.moo a gmail.com
Ven 11 Dic 2009 17:16:24 CET
Il giorno Fri, 11 Dec 2009 14:24:16 +0100
Marco Bertorello <marco.bertorello a gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
> [...]
>
> > è perfettamente lecito, ci sono metodi per depositare i brani
> > legalmente riconosciuti alternativi che usano la "firma digitale".
> > io ho usato Copyzero Online (un servizio italiano, funziona con una
> > donazione minima irrisoria), ma ora vedo che esiste Safe Creative
> > (non so quanto costa nè se sia migliore). studiateli bene...
>
> Ho guardato Copyzero Online, ma non mi sembra che faccia qualcosa di
> più efficace di andare in un ufficio postale e farsi timbrare un CD
> contenente l'opera (metodo che vorremmo utilizzare noi) con il timpro
> postale del giorno... o sbaglio?
Per quanto ne so il timbro postale valida la "busta" (tipo la PEC) e
tutto ciò su cui è applicato, non il contenuto. Inoltre, sempre stando
alle mie poco certe informazioni, la validità del timbro postale decate
nel momento in cui lo si altera, es. apertura busta. Da quello che ho
capito io questo signiica che in caso di controversia potresti basare
le tua posizione sul fatto che il contenuto della busta è datato al
timbro postale ma la volta successiva non avresti più alcuna prova in
tuo possesso.
Una firma digitale qualificata con marca temporale (spero di aver
indovinato i nomi) invece valida sia l'autenticità del contenuto
(con un hash crittografico) sia la data e la prova è utilizzabile
finché il certificato utilizzato per firmare è valido.
La firma va rinnovata prima della scadenza della precedente, al ché
rimane la validità della prima firma.
Infine un altro vantaggio deriva dal fatto che è possibile firmare un
archivio contenente l'opera e la licenza, in modo che non solo viene
validata la paternità dell'opera ma anche la licenza abbinata.
> >> * distribuire la musica in rete (gratuitamente o a pagamento
> >> cambia qualcosa?)
> >
> > si può fare: se vedi, Jamendo già lo fa.
>
> Noi utilizzeremmo la nostra piattaforma, cambia qualcosa?
Dal punto di vista legale non c'è nulla (che io sappia) che vieta la
distribuzione di opere in rete, a patto che chi lo fa detenga gli
opportuni diritti.
Quindi la parte fondamentale diventa la tutela tella paternità
dell'opera, altrimenti potrebbero succedere cose sgradevoli, come un
plagio che viene depositato alla SIAE, nel qual caso la distribuzione
in rete diverrebbe illecita perché i diritti sono "passati" nelle mani
della SIAE.
> >> * essere tutelati da eventuali plagi (per plagio intendiamo una
> >> copia o un utilizzo della nostra musica che violi i termini della
> >> BY-SA)
> >
> > se depositi i brani con uno dei metodi suddetti, è risolto.
>
> come? cioè, se mi accorgo che un giapponese ha copiato un mio artista
> e non gli ha attribuito la paternità dell'opera, posso chiedere a
> copyzero online di risolvere la controversia? da quello che ho letto
> non mi pare...
No, non puoi chiedere a copyzero di gestire i tuoi diritti.
Il servizio citato permette di apporre una firma digitale a un file, il
ché tutela la paternità dell'opera.
Per i diritti di sfruttamento economico servono altri mezzi.
> >> * applicare un proprio bollino "no-siae" / "duplicazione
> >> consigliata" sulla copia fisica
+1 :)
Spero di non aver commesso grosse inesattezze e, se qualcuno ha le
conoscenze per confermare/smentire con certezza sarà molto felice di
consolidare o smantellare le mie convinzioni.
bye_z!
--
...all is relative, so don't think you're on the right side...
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