[Community] Re: [Cc-it] Open DRM e CCPL: il mio piccolo contributo alla spiegazione della questione

Thomas thomas.margoni a gmail.com
Mer 29 Mar 2006 18:26:30 CEST


On 3/29/06, Nicola A. Grossi <k2 a larivoluzione.it> wrote:
>
> Thomas ha scritto:
>
> >
> >
> > On 3/29/06, *Nicola A. Grossi* <k2 a larivoluzione.it
> > <mailto:k2 a larivoluzione.it>> wrote:
> >
> >


> Guarda, per me è una sorta di *offendicula*: hai presente gli
> offendicula? :-)



definizione azzeccata :-)

> Pertanto: CC ha una posizione per quanto attiene *anche* quei DRM che,
> > almeno per me, per ora da un punto di vista puremente teorico
> > potrebbero essere compatibili con le CC?
>
>
> La posizione di Creative Commons, per quello che possiamo capire
> leggendo le f.a.q. di creativecommons.org, è assolutamente contraria
> all'utilizzo
> di DRM (e non c'è nota di distinzione tra DRM libero e DRM proprietario
> o tra Protection e Management).


[...]

Ok, su questi passaggi sono d'accordo. In mente avevo il fatto che *nelle
licenze* (poi Lessig può avere l'opinione che crede, anche nel caso gli
volessimo dare il ruolo di interprete autentico), ossia nel documento con
valore giuridico si parla di misure tecnologiche di controllo dell'accesso e
dell'uso dell'opera. Che è un po la terminologia presente nel DMCA e
nell'EUCD e di conseguenza nelle ultimi modifiche alla LDA. Mai compare il
termine DRM.
Causa e conseguenza del fatto che non si usi il termine DRM è che esso è una
categoira empirica. Non vi è un testo normativo o una dottrina o un best
practice o quel che volete che mi dica cosa esattamente si intende per DRM.
Per cui dire "siamo contrari al DRM" è generare confusione sulla reale
portata del divieto. Io e te siamo sicuramente d'accordo che le CC sono
incompatibili con sistemi DRM che limitino le previsioni delle licenze
(diritti esplicitamente concessi e eccezioni generali (libere
utilizzazioni). Ma non sarebbe forse più corretto il termine MTP (misure
tecnologiche di protezione?). Tra l'altro è solo per queste misure che vale
la sanzione penale nel caso si tenti anche solo di rimuoverle. Per misure
che si limitino a controllare l'uso e al contempo non siano misure
tecnologiche di protezione *efficaci* non vale il divieto di rimozione, per
cui se sono aperte, se non hanno l'obiettivo di limitare o altrimenti
controllare l'accesso, e soprattutto se sono disattivabili a piacere -nel
senso di assenza di vincoli sia tecnologici che giuridici!!- il discorso
cambia. Ma allora stiamo ancora parlando di DRM?
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