[Community] Ci voleva FIMI per spiegare come funzionano le licenze?
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Gio 24 Nov 2005 16:21:39 CET
Luca Brazzoli ha scritto:
> Mazza non ha ragione: l'art. 74 della legge italiana sul diritto
> d'autore dice che anche al produttore fonografico spetta il diritto di
> opporsi all'utilizzazione del disco in condizioni tali da arrecare un
> grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. Tale diritto però non
> contrasta con quello di registrazione e di riproduzione dell'opera
> attribuito all'autore all'art. 61 della legge, in quanto le facoltà
> del produttore sorgono sulle registrazioni da lui operate, ma solo
> dopo che la registrazione e la riproduzione dell'opera in dischi sono
> state oggetto di pattuizione contrattuale con l'autore.
Se rilasci un brano con CCPL, al produttore non servono ulteriori
pattuizioni contrattuali per produrre il brano:
*i diritti di registrazione e riproduzione sono già stati accordati
dalla CCPL*!
E poi, dov'è scritto che "le facoltà del produttore sorgono sulle
registrazioni da lui operate, ma solo dopo che la registrazione e la
riproduzione dell'opera in dischi sono state oggetto di pattuizione
contrattuale con l'autore"??? Non è scritto in nessun articolo di legge.
Te lo dico io dov'è scritto: è scritto sul sito dirittodautore.it. :-) Vero?
Però bisogna sempre cercare di capire bene il contesto in cui vengono
dette certe cose, altrimenti si fa disinformazione.
Riporto tutto il pezzo da te copiato e incollato.
"I rapporti tra gli autori, gli artisti e i produttori sono, almeno in
apparenza, alquanto complessi. Da una parte l'autore con tutte le
facoltà che la legge gli riconosce in via esclusiva, padrone della
propria opera e libero di utilizzarla economicamente (o di non farlo)
nella maniera che ritiene più opportuna, dall'altra, l'artista
interprete o esecutore che, grazie alle recenti modifiche apportate alla
legge sul diritto d'autore, ha ora la facoltà di proibire la fissazione,
la riproduzione di detta fissazione, la comunicazione al pubblico e il
noleggio della propria prestazione artistica, potere che contrasta, e
può nuocere all'interesse dell'autore di vedere diffusa la propria opera.
Anche al produttore fonografico spetta il diritto, ai sensi dell'art.
74, di opporsi alla utilizzazione del disco in condizioni tali da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali; ma tale
diritto non contrasta con quello di registrazione e di riproduzione
dell'opera attribuito all'autore all'art. 61 della legge, in quanto le
facoltà del produttore sorgono sulle registrazioni da lui operate, ma
solo dopo che la registrazione e la riproduzione dell'opera in dischi
sono state oggetto di pattuizione contrattuale con l'autore, per cui il
contrasto tra i due è solo apparente.
I rapporti tra artisti interpreti o esecutori e produttori sono di norma
regolati contrattualmente: generalmente l'interprete concede al
produttore l'esclusiva per registrare la propria esecuzione in dischi
dietro compenso.".
Tu che cosa hai capito leggendo questo?
Lì c'è scritto:
1) che i diritti connessi di interpeti ed esecutori "blindano" il brano;
2) che, ovviamente, per produrre un brano non proprio occorre avere il
permesso dell'autore, ma una volta avuto il permesso
(e ti ripeto: tale permesso è concesso dalla CCPL), il brano è "blindato".
Capito?
> I rapporti tra artisti interpreti o esecutori e produttori sono
> regolati contrattualmente: generalmente l'interprete concede al
> produttore l'esclusiva per registrare (e conseguentemente per
> guadagnare) la propria esecuzione in dischi dietro compenso.
> Nel caso di brani musicali licenziati tramite una delle CCPL il
> contratto che regola i rapporti tra artista e produttore fonografico è
> la licenza stessa.
> Un produttore fonografico che decide di investire in un prodotto
> musicale licenziato tramite una delle CCPL non può appellarsi ad "un
> grave pregiudizio ai suoi interessi industriali" (come la condivisione
> del disco su reti P2P) poichè attività come la condisione su reti P2P
> sono concesse dalla licenza di distribuzione che accompagna i brani in
> questione.
Ma al produttore non serve appellarsi al "diritto di opporsi a che
l'utilizzazione fatta ai sensi degli artt. 73 e
73 bis sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave
pregiudizio ai suoi interessi industriali" (art. 74 l.d.a.)
Al produttore basta esercitare:
- il diritto di riproduzione ed il diritto di distribuzione (art. 72, primo
comma, l.d.a.);
- i diritti di noleggio e prestito (art. 72, secondo comma, l.d.a.):
- il diritto ad un compenso per "l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco
o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della
cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi" (art. 73
l.d.a.);
- il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis l.d.a.);
- il diritto ad un equo compenso per l'utilizzazione fatta a scopo non di
lucro (art. 73 bis l.d.a.).
Quindi non posso prendere in considerazione le tue conclusioni.
Saluti,
n.a.g.
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