[Community] Ci voleva FIMI per spiegare come funzionano le licenze?
Luca Brazzoli
lubra a azeelo.org
Gio 24 Nov 2005 15:29:24 CET
Nicola A. Grossi ha scritto:
> [...]
> Non è vero: purtroppo, ha ragione Mazza. Le CCPL ti danno la
> possibilità di mettere l'opera su P2P (spartito, brano *rieseguito*...
> ) ma non il CD, le registrazioni, se, come ha spiegato Mazza, i
> diritti connessi (i diritti del produttore fonografico) non sono stati
> licenziati.
> Ecco perché a Mazza piacciono le CCPL:
> perché* i discografici possono utilizzare, gratuitamente, dei brani
> rilasciati con CCPL, possono produrli e poi, grazie ai diritti connessi,
> possono farne un affare esclusivo, un affare tutto loro, un affare in
> cui la parola "conoscenza" viene svuotata di ogni senso*
> [...]
Mazza non ha ragione: l'art. 74 della legge italiana sul diritto
d'autore dice che anche al produttore fonografico spetta il diritto di
opporsi all'utilizzazione del disco in condizioni tali da arrecare un
grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. Tale diritto però non
contrasta con quello di registrazione e di riproduzione dell'opera
attribuito all'autore all'art. 61 della legge, in quanto le facoltà del
produttore sorgono sulle registrazioni da lui operate, ma solo dopo che
la registrazione e la riproduzione dell'opera in dischi sono state
oggetto di pattuizione contrattuale con l'autore.
I rapporti tra artisti interpreti o esecutori e produttori sono regolati
contrattualmente: generalmente l'interprete concede al produttore
l'esclusiva per registrare (e conseguentemente per guadagnare) la
propria esecuzione in dischi dietro compenso.
Nel caso di brani musicali licenziati tramite una delle CCPL il
contratto che regola i rapporti tra artista e produttore fonografico è
la licenza stessa.
Un produttore fonografico che decide di investire in un prodotto
musicale licenziato tramite una delle CCPL non può appellarsi ad "un
grave pregiudizio ai suoi interessi industriali" (come la condivisione
del disco su reti P2P) poichè attività come la condisione su reti P2P
sono concesse dalla licenza di distribuzione che accompagna i brani in
questione.
Ammesso e non concesso che il produttore si appelli "un grave
pregiudizio ai suoi interessi industriali" e ammesso e non concesso che
gli venga data ragione non potrebbe comunque esercitare alcun diritto
in maniera esclusiva senza il consenso dell'autore. Ciò significa 2 cose:
1- E' vero che le licenze Creative Commons non prendono in
considerazione i diritti connessi
2- E' altrettanto vero che questi diritti non possono essere esercitati
in maniera esclusiva senza una pattuizione contrattuale tra artista e
produttore.
Conseguentemente l'affermazione "i discografici possono utilizzare,
gratuitamente, dei brani rilasciati con CCPL, possono produrli e poi,
grazie ai diritti connessi,
possono farne un affare esclusivo, un affare tutto loro, un affare in
cui la parola "conoscenza" viene svuotata di ogni senso" non è vera.
ciao
lb
--
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