[Community] Siamo proprio sicuri che l'iscritto alla SIAE...
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Mar 29 Nov 2005 12:25:44 CET
... non possa utilizzare licenze open content?
L'intervento di De Angelis è quello che ha destato maggiormente il mio
interesse. Complimenti.
Vorrei, però, invitare De Angelis e gli altri listaroli a riflettere su
un particolare di non poco conto;
l'articolo 3 del Regolamento Generale SIAE non parla di "opere tout
court", ma specifica:
"opere destinate alla **pubblica** utilizzazione". [1]
Ma cosa bisogna intendere per "opere destinate alla pubblica utilizzazione"?
Mi sono consultato con Gennaro Francione, il noto "giudice anti-copyright".
NAG: "Cosa bisogna intendere per "opere destinate alla pubblica
utilizzazione"
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE?
Rientrano nella fattispecie anche le opere scaricabili da Internet?
O le opere scaricabili da Internet potrebbero anche essere opere
destinate alla **privata** utilizzazione?".
GF: "E' un bel quesito. Le opere scaricabili, in quanto lo siano da
chiunque,
sono destinate alla pubblica utilizzazione.
In quanto, in concreto, ognuno scarica privatamente, non lo sono.
Insomma il concetto di "pubblico" è equivoco nel nuovo media internettiano.
La SIAE, pur di affermare il suo dominio, naturalmente, predilige la
prima interpretazione".
Gennaro ha confermato la mia idea: mille realtà private non
costituiscono una realtà pubblica; restano mille realtà private.
E' dunque possibile interpretare il Regolamento Generale SIAE in modo
diverso.
Un'interpretazione che, se avvalorata giudizialmente, potrebbe cambiare
il corso della storia dell'open content in Italia.
Intanto, però, perché non mettere questa interpretazione sul "tavolo
delle trattative"?
Perché non accostarla all'"interpretazione autentica" della SIAE?
Le discussioni che ho avuto con gli uffici SIAE mi dicono che non si
tratta di un'interpretazione debole.
Allora? Che facciamo? Seguiamo la legge del più forte o proviamo a far
valere la forza della ragione?
La partita è ancora open.
Saluti,
n.a.g.
[1] Art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE:
L'iscritto ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere
destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia od acquisti diritti.
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