Serie sulla direttiva copyright – uno sguardo da vicino all’Italia (traduzione dell’articolo “Copyright directive series – a closer look at Italy” di Deborah De Angelis – Europeana Pro)

Title: Ships near the Coast during a Calm
Date:c.1650-c.1707
Institution: Rijksmuseum
Country: Netherlands
Copyright:Public Domain
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Condividiamo di seguito la traduzione dell’articolo scritto da Deborah De Angelis e pubblicato in inglese su Europeana Pro il 10 marzo 2022.

Serie sulla direttiva copyright – uno sguardo da vicino all’Italia

La direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (CDSM) mira ad armonizzare alcuni aspetti della legislazione sul diritto d’autore degli Stati membri dell’UE e contiene importanti disposizioni per il patrimonio culturale digitale. Deborah De Angelis approfondisce in questo contributo i cambiamenti legislativi avvenuti in Italia a seguito del recepimento della direttiva.

Il processo di recepimento

Il processo di recepimento ha preso il via in Italia il 14 febbraio 2020. Dopo un atto legislativo che ha autorizzato e delegato il governo a cambiare la normativa di riferimento come richiesto dalla nuova direttiva dell’Unione europea, è seguita una bozza di decreto legislativo da parte del Ministero della Cultura, sulla quale il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore ha espresso il proprio parere. La bozza finale del nuovo decreto legislativo è stata pubblicata il 27 novembre 2021 ed è entrata in vigore il 12 dicembre 2021.

I rappresentanti del settore dei beni culturali hanno seguito da vicino il processo fornendo input, suggerendo emendamenti e partecipando alle audizioni informali. Sfortunatamente, però, molti soggetti interessati non sono stati presi in considerazione e alcuni stakeholder rilevanti sono stati esclusi dalle audizioni finali, il che ha reso l’intero il processo piuttosto nebuloso.

Estrazione di testi e dati

Le disposizioni della direttiva CDSM sul text e data mining conferiscono ai ricercatori che hanno accesso legale ai materiali (come avviene nelle collezioni d’archivio) la libertà di intraprendere l’analisi dei dati senza bisogno di chiedere il permesso ai titolari dei diritti, anche se i materiali stessi potrebbero essere ancora protetti dal diritto d’autore. Questa possibilità non può essere impedita da previsioni contrattuali: ad esempio, se un’università sottoscrive una licenza per accedere ad un database e il fornitore include una clausola che vieta di fare data analytics sul predetto database, la clausola non è applicabile. Al di là degli scopi di ricerca, è possibile effettuare TDM su materiali (protetti) a cui si accede legalmente, a condizione che il titolare dei diritti non faccia “opt-out”.

Nel recepimento delle norme sul TDM, gli Stati membri possono compiere alcune scelte. In particolare, il legislatore italiano è andato oltre il testo della direttiva con una apprezzabile aggiunta. La norma italiana, infatti, autorizza la possibilità di condividere i risultati della ricerca se consistenti in nuove opere originali.

Purtroppo, non è stato fornito alcun chiarimento su come dovrebbe essere effettuato  l’opt-out da parte dei titolari dei diritti. Nessuna condizione aggiuntiva è stata stabilita su come i ricercatori e gli altri soggetti dovrebbero conservare le copie fatte per effettuare il text e data mining, né sulle misure che i detentori dei diritti dovrebbero adottare per garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e dei database dove sono ospitati i materiali estratti.  

Conservazione del patrimonio culturale

La direttiva CDSM rende obbligatoria per tutti gli Stati membri l’adozione di un’eccezione al diritto d’autore per la conservazione – l’autorizzazione a fare copie di materiali che potrebbero essere tutelati, senza la necessità di chiedere il permesso al titolare dei diritti. Questo a condizione che tali materiali siano detenuti permanentemente nelle collezioni delle istituzioni del patrimonio culturale, e che l’utilizzo sia solo nella misura necessaria alla conservazione. Queste copie possono essere fatte in qualsiasi formato o mezzo, e non possono essere impedite o limitate attraverso una previsione contrattuale.

A seguito dell’implementazione della direttiva, la legge italiana sul diritto d’autore ha ricompreso la predetta eccezione, che rappresenta un miglioramento rispetto alla precedente disposizione sulla conservazione che, invece, limitava l’eccezione solo allo strumento della fotocopia. Non è stato chiarito, però, cosa debba intendersi per “permanentemente detenuto”.

Attività didattiche digitali e transfrontaliere

Le attuali disposizioni della legge italiana sul diritto d’autore in materia di attività didattiche stabiliscono che i materiali protetti dal diritto d’autore possono essere utilizzati per attività didattiche digitali e transfrontaliere, senza dover corrispondere un compenso. Tale possibilità non può essere impedita da una previsione contrattuale. Così, per esempio, un insegnante potrebbe pubblicare parte di una poesia nel sistema online della scuola, per renderla accessibile agli studenti di un altro paese, senza bisogno del permesso del titolare dei diritti.

Tuttavia, l’eccezione è limitata all’uso di parti di materiali, e l’attività deve avvenire sotto la responsabilità di un istituto scolastico, nei suoi locali o in altre sedi, o in un ambiente elettronico sicuro accessibile solo dagli alunni o studenti e dal personale docente. Questo requisito non è stato ulteriormente chiarito.

Questa eccezione non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o agli spartiti musicali per i quali è invece necessario acquisire una licenza. Ciò a condizione che siano disponibili sul mercato licenze per l’uso, che coprano i bisogni degli istituti scolastici e che siano facilmente conosciute e accessibili.

Opere fuori commercio

Le opere fuori commercio sono opere presumibilmente tutelate dal diritto d’autore, che si trovano nelle collezioni delle istituzioni culturali, ma che non sono più, o non sono mai state, disponibili in commercio. La legge italiana sul diritto d’autore prevede ora un sistema basato su una licenza come strumento di base, e un’eccezione per consentire alle istituzioni culturali di rendere disponibili online le opere fuori commercio senza la necessità di chiedere (ulteriori) permessi.

Per determinare cosa sia o non sia fuori commercio, il testo italiano stabilisce che le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno 10 anni si presumono fuori commercio. Per valutare se l’opera possa dirsi fuori commercio deve essere condotto uno sforzo ragionevole in buona fede e secondo i “principi di correttezza professionale”, e attraverso la consultazione di fonti adeguate. Un decreto del Ministro della Cultura potrà individuare ulteriori requisiti specifici per definire le opere fuori commercio dopo aver consultato i titolari dei diritti, le società di gestione collettiva e le istituzioni del patrimonio culturale.

Le istituzioni del patrimonio culturale possono contare su un’eccezione al diritto d’autore solo quando i materiali in questione sono software o banche dati, e se non esiste un’organizzazione di gestione collettiva sufficientemente rappresentativa. In questi casi, non è necessaria alcuna licenza o permesso da parte del detentore dei diritti. Per tutti gli altri materiali fuori commercio, è necessario ottenere una licenza con un’organizzazione di gestione collettiva per poter contare sull’istituto giuridico previsto dalla direttiva. Questo sistema purtroppo è parzialmente difforme dal testo della direttiva CDSM, che non limita l’eccezione solo al software o alle banche dati.

L’uso deve essere per scopi non commerciali, e nel caso di materiali usati in virtù dell’eccezione, condivisi solo attraverso siti web non commerciali. I detentori dei diritti possono escludere i loro materiali da questo sistema in qualsiasi momento dandone comunicazione all’organizzazione di gestione collettiva che ha emesso la licenza. In caso di danno derivante da un particolare uso, il detentore dei diritti ha il diritto di chiedere un risarcimento.

Il Pubblico Dominio

In Italia, il recepimento della disposizione sul pubblico dominio è molto fedele al testo della direttiva, che stabilisce che sulle riproduzioni digitali di opere delle arti visive in pubblico dominio non può gravare alcun diritto connesso sulla fotografia semplice.

Le opere delle arti visive non sono definite, ma si fa riferimento a una lista non esaustiva di possibili tipologie di opere che ricadrebbero sotto questa categoria. Non c’è alcuna limitazione o indicazione relativa al formato della riproduzione, né all’applicazione della norma nel tempo (se ha un effetto retroattivo o meno).

Viene precisato, però, che questa nuova disposizione non fa venir meno le disposizioni del codice italiano dei beni culturali. Queste ultime non consentono il riutilizzo a fini commerciali delle riproduzioni digitali (sia originali che fedeli) di beni culturali in pubblico dominio. Per tali utilizzi, è obbligatorio pagare dei canoni di concessione calcolati dall’autorità che ha i beni in custodia. Questa previsione rappresenta una barriera al riutilizzo del materiale di pubblico dominio. Tuttavia, il Museo Nazionale di Matera ha recentemente fatto un significativo passo avanti azzerando il canone di legge per una piccola collezione di vasi etruschi. A seguito di ciò, la senatrice Margherita Corrado ha presentato un’interrogazione parlamentare interpretando come contraria alla legge la decisione del Museo di Matera in relazione all’art. 108, che ora è in attesa di risposta ma che può costituire un importante precedente.

Per saperne di più

Se vuoi essere il primo a sapere di questi temi, fare rete con i tuoi colleghi e saperne di più sul diritto d’autore e sul patrimonio culturale digitale, unisciti alla Europeana Copyright Community e segui la nostra serie sulla direttiva CDSM attraverso Europeana Pro news.

E’ possibile approfondire il recepimento della Direttiva CDSM e gli effetti sulla legge sul diritto d’autore in Italia nelle pagine di Communia (qui e qui), nella pagina di Bournemouth e nella pagina del CIPPM. Le linee guida di Communia per il recepimento della direttiva sono disponibili anche in italiano qui. Informazioni generali sul testo della direttiva sono disponibili in questo explainer, in questo webinar di Europeana e in questo webinar del DRI. La legge italiana sul diritto d’autore (modificata dalla direttiva) è disponibile qui.

 

Serie sulla direttiva copyright – uno sguardo da vicino all’Italia (traduzione dell’articolo “Copyright directive series – a closer look at Italy” di Deborah De Angelis – Europeana Pro) © 2022 by Deborah De Angelis is licensed under CC BY-SA 4.0

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