[community] Prova di anteriorità: differenza tra riferimento temporale e marca temporale
Nic
alci a scarichiamoli.org
Ven 15 Mar 2013 17:37:10 CET
La disciplina della PEC utilizza due definizioni apparentemente simili ma in
realtà molto diverse: "RIFERIMENTO TEMPORALE" e "MARCA TEMPORALE".
La definizione di riferimento temporale è stata introdotta nel 2001 con una
delibera dell'AIPA e nel DPR 68/2005 viene così riportata:
"RIFERIMENTO TEMPORALE, l'informazione contenente la data e l'ora che viene
associata ad un messaggio di posta elettronica certificata".
La definizone di marca temporale, invece, è la seguente:
"MARCA TEMPORALE: un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più
documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi".
Poi, l'art. 10 del DPR citato precisa:
Articolo 10 - Riferimento temporale
1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento
temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log
dei messaggi.
Quindi soltanto i dati contenuti nel log sono opponibili a terzi.
E nel log cosa c'è?
Basta leggere nell'allegato linkato da Simone:
"6.2 Log
Durante le fasi di trattamento del messaggio presso i punti di accesso,
ricezione e consegna, il sistema deve mantenere traccia delle operazioni
svolte. Tutte le attività sono memorizzate su un registro riportante i dati
significativi dell’operazione:
• il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale
(Message-ID cfr. 6.3)
• la data e l’ora dell’evento
• il mittente del messaggio originale
• i destinatari del messaggio originale
• l’oggetto del messaggio originale
• il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione
ricevute, errore, ecc.)
• il codice identificativo (Message-ID) dei messaggi correlati generati
(ricevute, errori, ecc.)
• il gestore mittente".
Nessun riferimento al contenuto.
Non a caso lo stesso CNIPA (ora DigitPa) parla, nelle f.a.q. sulla PEC
(http://archivio.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0_-
_Archivio_storico/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Domande_frequenti_FAQ/),
di opponibilità a terzi solo con riferimento ai dati di ricezione e invio, non
anche ai contenuti, benché questi siano presenti nella ricevuta (ma non sono
nel log file) e precisa che "il Log file non contiene informazioni relative al
contenuto del messaggio.".
Se volete attribuire agli allegati di un messaggio di PEC una data opponibile
a terzi, sapete cosa dovete fare? Dovete fare quello che fa il Gestore di PEC
con i dati di Log: dovete metterci una bella marca temporale qualificata. :-D
Buona serata.
bye
nag
On Friday 15 March 2013 14:03:10 you wrote:
> Credo che lì per valore legale si intenda l'efficacia erga omnes,
> ossia, per quanto ci interessa, l'opponibilità verso terzi della datazione
> di un certo allegato.
>
> L'allegato di PEC è dotato di tale efficacia?
> Se sì, ne è ancora dotato dopo 30 mesi?
>
> Ecco tutto.
>
> bye
> nag
>
> On Friday 15 March 2013 13:35:20 Simone Aliprandi wrote:
> > Per rispondere a TUTTA LA LISTA, utilizzate il comando 'Rispondi a tutti'
> > o 'Rispondi alla lista'; con il comando 'Rispondi', invece, risponderete
> > solo all'autore del messaggio.
> > -------------------------------------------------------------------
> >
> > > "Un allegato ricevuto tramite un messaggio di posta PEC ha validità
> > > legale?
> > >
> > > Certo. Un messaggio di posta elettronica certificata, da valore legale
> > > a tutto ciò che viene inviato, compresi gli allegati.
> > > Va però tenuto presente che la posta elettronica certificata da valore
> > > legale solo all'invio e quindi garantisce solo che un messaggio è stato
> > > spedito e ricevuto.
> > > Per dare valore legale al contenuto di un allegato è necessario
> > > utilizzare la firma digitale ed eventualmente le marche temporali.".
> >
> > Allora... così a istinto mi viene da rispolverare le mie arruginite
> > nozioni di teoria generale e filosofia del diritto (cfr. Bobbio,
> > Conte...) e da far notare, innanzitutto, che il problema è ancor più
> > alla fonte. Infatti è già il concetto di partenza a non essere chiaro:
> > che cosa intendiamo qui di preciso per "validità legale"? E ancora...
> > "validità legale" e "valore legale" sono la stessa cosa? E se invece
> > che l'aggettivo "legale" usassimo "giuridico" sarebbe uguale o sarebbe
> > ancora diverso? E se invece di "legale" o "giuridico" usassimo
> > "probatorio"?
> >
> > Come vedete il capello lo si può spaccare in 4, ma anche in 16 e poi
> > in 32... senza che poi di fatto si arrivi ad una soluzione
> > concretamente soddisfacente.
> >
> > Di recente ho avuto modo di leggere vari bandi per concorsi pubblici
> > nei quali l'invio della modulistica a mezzo PEC era interpretato in
> > modi diversi e tra i più fantasiosi.
> >
> > Ci vuole ancora un bel po' di tempo e probabilmente arriveranno anche
> > nuove linee guida, nuovei regolamenti attuattivi (vediamo cosa fa
> > adesso la nuova Agenzia per l'Italia digitale) e magari anche qualche
> > sentenza chiarificatrice.
> >
> > Un caro saluto.
>
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