[Community] blogbabel rischia di chiudere per "colpa" delle licenze creative commons
Micaela Gallerini
mat.r.gl a gmail.com
Gio 3 Apr 2008 15:25:49 CEST
2008/3/28, Nicola A. Grossi <nag a area01.org>:
>
> Ci sono contratti che richiedono la forma scritta (ad substantiam o ad
> probationem), contratti che non la richiedono, contratti che in alcuni
> casi la richiedono e in altri casi non la richiedono.
> Ci sono clausole che devono essere sottoscritte, a pena della loro
> nullità, e clausole che non richiedono la sottoscrizione.
>
ne convengo.
> Nel nostro caso (generalizzare non aiuta a capire), c'è un articolo
> nella legge sul diritto d'autore (art. 110) che dice:
> "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
> iscritto".
>
> Si tratta della forma scritta da probationem.
>
> Significa che se io licenziatario voglio dimostrare, in giudizio, di
> essere tale, non posso, ad esempio, utilizzare una prova testimoniale,
> ma devo produrre un documento che soddisfi la forma scritta.
>
il problema è che in informatica la forma scritta può essere come ho
detto anche solo la scrittura su hardware o su supporto mobile, anche
un cd. Non necessariamente ha bisogno di una firma digitale per essere
scritta e convalidata.
Nel caso di internet, la forma scritta si ha appena si scrive su
server, proprio o di host. Nel caso di programmi che si scaricano da
web e magari sono su server stranieri?
A questo punto vale lo stesso? o il legislatore pretende un qualcosa
che in informatica non è fattibile, soprattutto quando si parla di
internet?
buona giornata a tutti.
--
"Tutti i programmi al mondo non sostituiscono il cervello umano"
Rashna
Micaela Gallerini
Maggiori informazioni sulla lista
community