[Community] blogbabel rischia di chiudere per "colpa" delle licenze creative commons

Micaela Gallerini mat.r.gl a gmail.com
Gio 3 Apr 2008 15:25:49 CEST


2008/3/28, Nicola A. Grossi <nag a area01.org>:

>
> Ci sono contratti che richiedono la forma scritta (ad substantiam o ad
>  probationem), contratti che non la richiedono, contratti che in alcuni
>  casi la richiedono e in altri casi non la richiedono.
>  Ci sono clausole che devono essere sottoscritte, a pena della loro
>  nullità, e clausole che non richiedono la sottoscrizione.
>

ne convengo.

>  Nel nostro caso (generalizzare non aiuta a capire), c'è un articolo
>  nella legge sul diritto d'autore (art. 110) che dice:
>  "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
>  iscritto".
>
>  Si tratta della forma scritta da probationem.
>
>  Significa che se io licenziatario voglio dimostrare, in giudizio, di
>  essere tale, non posso, ad esempio, utilizzare una prova testimoniale,
>  ma devo produrre un documento che soddisfi la forma scritta.
>

il problema è che in informatica la forma scritta può essere come ho
detto anche solo la scrittura su hardware o su supporto mobile, anche
un cd. Non necessariamente ha bisogno di una firma digitale per essere
scritta e convalidata.
Nel caso di internet, la forma scritta si ha appena si scrive su
server, proprio o di host. Nel caso di programmi che si scaricano da
web e magari sono su server stranieri?

A questo punto vale lo stesso? o il legislatore pretende un qualcosa
che in informatica non è fattibile, soprattutto quando si parla di
internet?

buona giornata a tutti.

-- 
"Tutti i programmi al mondo non sostituiscono il cervello umano"
Rashna
Micaela Gallerini



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