[Community] [Cc-it] La forma scritta: quali fonti avete preso?

Nicola A. Grossi k2 a larivoluzione.it
Ven 5 Gen 2007 13:19:41 CET


Giovanni Ziccardi ha scritto:

>Caro Nicola,
>parlo un po' al buio (mi occupai di documento informatico quando avevo più
>capelli in testa e meno pancetta...), e magari bisognerebbe sentire un
>esperto, ma mi sembra che la normativa originaria sul documento informatico
>(e anche gli attuali articoli 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione
>Digitale, che l'hanno incorporata) distingua chiaramente tra
>
>A) documento informatico, che è equiparato alla forma scritta
>
>B) documento informatico sottoscritto con le modalità e regole tecniche
>previste dalla legge, che ha un valore probatorio previsto esplicitamente
>dalla legge e liberamente valutabile dal giudice.
>
>Tieni però presente che la regola generale è quella dell'art. 20, che dice
>che il documento informatico da chiunque formato ... è valido e rilevante
>agli effetti di legge. Questa è stata la rivoluzione sin da bassanini, poi è
>stato previsto anche un documento "rafforzato" con diversi tipi di firma.
>
>Cercando quindi di dare una prima risposta (da "mezzo profano") alla tua
>questione (ma, ripeto, forse mi sbaglio, bisognerebbe sentire un civilista o
>un esperto di diritto amministrativo elettronico), mi sembra che dal testo
>di legge non si desuma ciò che scrivi (ovvero che SOLTANTO) il doc
>informatico sottoscritto con firma etc etc soddisfa il requisito legale
>della forma scritta) ma che tutti i documenti informatici lo soddisfino.
>
>E' poi vero, però, che nella stessa legge sono previste modalità di firma (e
>di trasmissione con strumenti informatici in base alle regole tecniche) che
>rafforzano questo documento nel caso in cui l'ordinamento richieda requisiti
>di forma (e di firma) particolari. Ma se non sono richiesti, della firma
>elettronica non c'è bisogno.
>
>Questo, almeno, mi sembra di capire da una lettura molto superficiale delle
>norme fatta ora, e con la tazza di caffè in mano...
>
>Un caro saluto
>
>  
>
>  
>
Caro Giovanni,
innanzitutto grazie per la tua celere risposta.
Mentre ci facciamo il caffettino ridiamo uno sguardo insieme alla normativa.


Il primo comma dell'art. 20  del Codice dell'Amministrazione Digitale 
così recita:
"Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su 
supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono 
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,* se conformi alle 
disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui 
all'articolo 71*."

Se mi ometti la parte finale assume tutto un altro significato. :-) Ma 
il comma che ci interessa di più è quello seguente.

Il secondo comma dell'art. 20  del Codice dell'Amministrazione Digitale 
così recita:
"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata 
o con firma digitale
soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto 
delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità 
dell'autore e l'integrità del documento."

Questo cosa significa? Significa forse che se il documento informatico 
non è sottoscritto soddisfa il requisito legale della forma scritta,
mentre se è sottoscritto ma non formato nel rispetto delle regole 
tecniche non soddisfa il suddetto requisito?

No: sarebbe davvero un'assurdità:* la forma scritta è subordinata alla 
presenza di una firma elettronica*.
E non c'è niente altro nel Codice dell'Amministrazione Digitale che 
indichi o faccia presumere il contrario.

Questo è quello che dice la legge. Che ci piaccia o no (a me non piace, 
ma è così).
Ovviamente c'è chi "non si rassegna" alla volontà del legislatore.
Massimiliano Minerva (magistrato della Corte dei conti), ad esempio, 
dopo avere rilevato che nel TUDA
la forma scritta è subordinata alla presenza di una firma elettronica,
sostiene che in realtà "il documento informatico soddisfa il requisito 
legale della forma scritta se il contenuto non è alterabile
o se le alterazioni sono riconoscibili".
Ma come si ottiene questa non alterabilità o questa riconoscibilità?
Minerva a tal proposito parla di crittografia ed altre soluzioni 
tecnologiche.

Beh, tanto vale mettere la firma elettronica. No? :-)

Una cosa è certa: una licenza elettronica creative commons sic et 
simpliciter non soddisfa il requisito della forma ad probationem.
Amen.

Saluti,
n.a.g.




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