[Community] Re: Re: [Cc-it] Siamo proprio sicuri che l'iscritto alla SIAE...

Giampaolo Mancini giampaolo.mancini a polito.it
Mar 29 Nov 2005 18:36:46 CET


Salve,
"rimbalzo" questo messaggio Deborah De Angelis che è stato scartato
automaticamente dal sistema di gestione della lista perché inviato da un
indirizzo di posta non autorizzato a scrivere alla lista.

Fate attenzione all'indirizzo di posta utilizzato per spedire i messaggi
(campo From:/Da:) ed evitate, per cortesia, il cross-posting.

deborah de angelis wrote:
> salve a tutti, 
> sono in treno e quindi la mia risposta
> non sarà troppo esausitiva.
> rispondo di seguito.
> 
> ________________ Messaggio originale ________________
> 
> 
> Oggetto:	[Cc-it] Siamo proprio sicuri che l'iscritto alla SIAE...
> Autore:	"Nicola A. Grossi" <k2 a larivoluzione.it>
> Data:		29 novembre 2005 12:25:44
> 
> ... non possa utilizzare licenze open content?
> 
> L'intervento di De Angelis è quello che ha destato maggiormente il mio 
> interesse. Complimenti.
> 
> *grazie.
> 
> Vorrei, però, invitare De Angelis e gli altri listaroli a riflettere su 
> un particolare di non poco conto;
> l'articolo 3 del Regolamento Generale SIAE non parla di "opere tout 
> court", ma specifica:
> "opere destinate alla **pubblica** utilizzazione". [1]
> 
> Ma cosa bisogna intendere per "opere destinate alla pubblica utilizzazione"?
> Mi sono consultato con Gennaro Francione, il noto "giudice anti-copyright".
> 
> NAG: "Cosa bisogna intendere per "opere destinate alla pubblica 
> utilizzazione"
> ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE?
> Rientrano nella fattispecie anche le opere scaricabili da Internet?
> O le opere scaricabili da Internet potrebbero anche essere opere 
> destinate alla **privata** utilizzazione?".
> 
> *la legge sul diritto d'autore all'articolo 15, comma 2 pone il confine tra utilizzazione pubblica e privata. potrebbero esserci interpretazioni più o meno restrittive, ma il nuovo mezzo non cambia la situazione. la comunicazione o messa a disposizione delll'opera in rete sono utilizzazioni pubbliche. un discorso diverso si potrebbe fare se l'opera, a seguito dell'upload, rimanga chiusa in un sistema di comunicazione accessibile solo a pochi eletti. ma questo non accade con le licenze cc che anzi aspirano alla massima espansione della conoscenza e diffusione dell'opera nel pubblico.
> a mio parere non mi sembra quella dell'utilizzazione privata sia l'mpostazione percorribile.
>    
> GF: "E' un bel quesito. Le opere scaricabili, in quanto lo siano da 
> chiunque,
> sono destinate alla pubblica utilizzazione.
> In quanto, in concreto, ognuno scarica privatamente, non lo sono.
> Insomma il concetto di "pubblico" è equivoco nel nuovo media internettiano.
> La SIAE, pur di affermare il suo dominio, naturalmente, predilige la 
> prima interpretazione".
> 
> Gennaro ha confermato la mia idea: mille realtà private non 
> costituiscono una realtà pubblica; restano mille realtà private.
> E' dunque possibile interpretare il Regolamento Generale SIAE in modo 
> diverso.
> Un'interpretazione che, se avvalorata giudizialmente, potrebbe cambiare 
> il corso della storia dell'open content in Italia.
> Intanto, però, perché non mettere questa interpretazione sul "tavolo 
> delle trattative"?
> Perché non accostarla all'"interpretazione autentica" della SIAE?
> Le discussioni che ho avuto con gli uffici SIAE mi dicono che non si 
> tratta di un'interpretazione debole.
> Allora? Che facciamo? Seguiamo la legge del più forte o proviamo a far 
> valere la forza della ragione?
> La partita è ancora open.
> 
> Saluti,
> n.a.g.
> 
> cari saluti
> 
> dda
> 
> [1] Art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE:
> L'iscritto ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere 
> destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia od acquisti diritti.
> 
> 
> 
> _______________________________________________
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