[Community] Re: forma scritta

J.C. De Martin demartin a polito.it
Lun 7 Mar 2005 14:29:37 CET


MARCO MARANDOLA wrote:

> Non mi riferisco alla forma scritta, bensi al momento dell'accetazione.
> Come si fa a dimostrare che se io copio una parte di un'opera regolata 
> con licenza CC ne ho accettato tutte le clausole?
>
Nello stesso modo con cui, da anni, si regolano milioni di transazioni
virtuali su Internet, dalle licenze di software libero/open source,
ai diritti sulle pagine web. Ci sono potenziali problemi giuridici nella
GPL o nella MPL? Probabile. Ma se qualcuno mi offrisse per le CCPL
lo stesso successo che ha avuto la GPL, io accetterei l'offerta senza
esitare un istante.

In altre parole, non ho dubbi che giuristi come te possano trovare, e con
buone ragioni, da eccepire, ma il diritto non e' una scienza binaria con 
netti
confini tra cosa e' "giusto" e tra cosa e' "sbagliato", e', piuttosto, 
-come
qualcuno mi ha detto in passato- un buon artigianato.

Quindi e' importante farlo, questo buon artigianato, e noi abbiamo
avuto la fortuna di avere un maestro come il prof. Ricolfi a garantire 
il risultato,
riconoscendo che in questo campo licenze perfette non esistono
ne' potranno mai esistere e che e', quindi, normale che siano problemi
ancora non completamente risolti. Parliamone, discutiamone pure,
soprattutto con persone del tuo valore (o del valore di altri splendidi
membri della lista). Anzi, potremmo pensare a incontri/convegni 
specifici sugli
aspetti giuridici delle CCPL; a versioni future delle licenze si 
potranno senz'altro
apportare degli aggiustamenti, frutto -mi aspetto- non solo del 
dibattito tra di noi,
ma anche e soprattutto dell'uso concreto delle licenze in Italia.

Ma teniamo tutti ben presente -parlo di sicuro per me, ma mi rivolgo a 
tutti
i commoners- che adesso -dopo l'approvazione formale delle CCPL italiane
da parte di Creative Commons e conseguente lancio-
la nostra missione e' quella  di *promuovere e diffondere l'utilizzo delle
licenze Creative Commons in Italia*.

Un compito non facile, che richiedera' molte energie e molto entusiasmo
da parte di tutti quelli che vorranno unirsi a noi.

Un saluto cordiale,

Juan Carlos De Martin


> Grazie
>
> Ciao
>
> marco
>
>> From: "J.C. De Martin" <demartin a polito.it>
>> To: MARCO MARANDOLA <marandol a hotmail.com>
>> CC: cc-it a lists.ibiblio.org
>> Subject: forma scritta
>> Date: Sat, 05 Mar 2005 13:10:36 +0100
>>
>> Una risposta (rapida) al Marco Marandola,
>> che ringrazio per i suoi preziosi contributi.
>>
>> Se non capisco male, Marandola sta parlando
>> della questione della "forma scritta".
>> In merito, ricordo il documento delle AI
>> http://creativecommons.ieiit.cnr.it/SubstantiveLegalChanges_italiano.pdf
>> punto 13, pag. 7, che riporto qui sotto
>> per comodita':
>>
>> L'art. 110 L. 633/41 dispone che il trasferimento dei diritti 
>> d'autore deve essere provato per iscritto. Il requisito della forma 
>> scritta è pertanto previsto non per la validità, bensì per la prova 
>> dell'esistenza del contratto. Peraltro, se chi contesta la validità 
>> della licenza è il licenziatario, non si pongono problemi (se non 
>> accetta la licenza non può utilizzare l'opera). Nel caso in cui 
>> invece chi contesta la mancanza del requisito di forma è il 
>> licenziante, anche non si darebbero problemi se si ritiene la teoria 
>> di quelli che vedono nel file elettronico un documento scritto 
>> (teoria peraltro maggioritaria). Si da atto che sono oggi disponibili 
>> modalità di firma digitale o firma elettronica di cui al D.p.r. n. 
>> 445/2000 usando le quali si supera qualsiasi incertezza giuridica. Ma 
>> non si può non rilevare come, ad oggi, nessun autore di opere 
>> rilasciate sotto licenze libere ha mai ripudiato il rilascio libero 
>> della propria opera (vedi il caso del software libero). Questo 
>> problema puo' quindi essere meramente teorico.
>>
>>
>> Juan Carlos De Martin
>>
>>
>>
>> MARCO MARANDOLA wrote:
>>
>>>
>>> Ho una domanda specifica per il gentie e disponibie Juan De Martin:
>>>
>>> In base alla legislazione italiana siete sicuri che le licenze CC 
>>> siano dei contratti?
>>>
>>> Mi spiego meglio, il contratto rappresenta l'incontro tra due 
>>> volonta', e puo' anche essere predisposto unilateralmente. Deve 
>>> pero' essere accettato dall'altra parte, tale accettazione puo' 
>>> avvenire in vari modi, per iscritto, o per "fatto concludente".
>>> Per "fatto concludente" si intende in genere il pagamento della 
>>> somma, o l'esecuzione della prestazione da parte della parte che 
>>> accetta, cosi', il contratto.
>>>
>>> La giurisprudenza americana ha messo in discussione la validita' dei 
>>> cosidetti "click contract", cioe' quei casi in cui la parte che 
>>> dovrebbe accettare, non legge neanche il contratto (o licenza).
>>> Vi sono anche alcune interessanti sentenze in Italia.
>>>
>>> Siete sicuri che le licenze CC cotituiscano un contratto validamente 
>>> accettato secondo la legislazione italiana? Nel caso positivo 
>>> (sicuramente le ritenete valide) dove e quando si realizza 
>>> l'accettazione?
>>>
>>> Grazie.
>>>
>>> Marco Marandola
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>> -- 
>> I migliori saluti,
>>
>>
>> Juan Carlos De Martin
>> ______________________________________
>> IEIIT
>> Consiglio Nazionale delle Ricerche
>> Politecnico di Torino
>> Corso Duca degli Abruzzi, 24
>> 10129 Torino, Italy
>> E-mail: demartin a polito.it
>> Tel: +39-011-564-5421
>> Fax: +39-011-564-5429
>> http://media.polito.it
>>
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-- 
I migliori saluti, 


Juan Carlos De Martin
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