[Community] Re: "diritti connessi. Un'importante sentenza" (musica e locali: altri soldi)

Nicola Alcide Grossi copernico a larivoluzione.it
Ven 25 Feb 2005 09:05:04 CET


pinna Scrive: 

> La legge sul diritto d'autore stabilisce infatti che per diffondere musica 
> al pubblico, anche senza scopo di lucro, è necessaria l'autorizzazione da 
> tutte le parti che contribuiscono alla creazione del prodotto musicale.

I diritti connessi sono stati inizialmente introdotti dal legislatore come 
semplici diritti ad un equo compenso per le utilizzazioni da altri 
effettuate dell'attività o della prestazione che li fanno sorgere. Solo di 
recente, con l'intervento della *legislazione comunitaria*, sono diventati 
veri e propri *diritti esclusivi*, del tutto assimilabili al tradizionale 
diritto d'autore. 

Pertanto, come esiste SIAE, esistono anche la SCF (Società Consortile 
Fonografici) e l'IMAIE (Istituto per i diritti degli Artisti Interpreti 
Esecutori): che, appunto, si occupano di tutelare i diritti connessi. 

Quello che ancora non entra in testa (ma il futuro credo che aprirà gli 
occhi a tanti) è che i diritti connessi sono una realtà da cui non si può 
prescindere e con cui bisogna inevitabilmente fare i conti. 


I diritti spettanti ai produttori di fonogrammi sono: 

il diritto di riproduzione ed il diritto di distribuzione (art. 72, primo 
comma, l.d.a.);
i diritti di noleggio e prestito (art. 72, secondo comma, l.d.a.)
il diritto ad un compenso per "l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco 
o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva 
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della 
cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in 
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi" (art. 73 
l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis l.d.a.);
il diritto ad un equo compenso per l'utilizzazione fatta a scopo non di 
lucro (art. 73 bis l.d.a.);
il diritto di opporsi a che l'utilizzazione fatta ai sensi degli artt. 73 e 
73 bis sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai 
suoi interessi industriali (art. 74 l.d.a.). 

I diritti connessi spettanti ai produttori di opere cinematografiche o 
audiovisive o sequenze di immagini in movimento sono: 

il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli 
originali o delle copie delle sue realizzazioni (art. 78 bis, primo comma, 
lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis l.d.a.);
il diritto di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la 
vendita, dell'originale o delle copie di tali realizzazioni; tale diritto 
non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima 
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione 
Europea (art. 78 bis, primo comma, lett. b, l.d.a.);
di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle 
sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, 
dell'originale o delle copie non esauriscono il diritto di noleggio e di 
prestito (art. 78 bis, primo comma, lett. c, l.d.a.). 

I diritti spettanti alle emittenti radiofoniche e televisive sono: 

il diritto di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate 
su filo o via etere (art. 79, primo comma, lett. a, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle 
fissazioni delle proprie emissioni (art. 79, primo comma, lett. b, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle 
proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa 
avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso 
(art. 79, primo comma, lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis);
il diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie 
emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale 
dell'Unione Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o 
consentita dal titolare di uno Stato membro (art. 79, primo comma, lett. c, 
l.d.a.);
il diritto di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove 
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni (art. 79, secondo 
comma, l.d.a.). 

Infine, i diritti spettanti agli artisti interpreti ed agli artisti 
esecutori sono: 

il diritto di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche 
(art. 80, secondo comma, lett. a, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della 
fissazione delle loro prestazioni artistiche (art. 80, secondo comma, lett. 
b, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al 
pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa quella via satellite, 
delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese 
in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di 
una fissazione utilizzata per la diffusione; se la fissazione consiste in un 
disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, sia nel caso in cui 
essa sia utilizzata a scopo di lucro sia nel caso in cui sia utilizzata a 
scopo non di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti un equo compenso 
come quello previsto in tali casi ai produttori di questi supporti; se la 
fissazione riguarda un'opera cinematografico o audiovisiva, all'artista 
spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della 
comunicazione al pubblico via etere, cavo e satellite, un equo compenso a 
carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti (art. 80, secondo 
comma, lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis);
il diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro 
prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio 
dell'Unione Europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare 
del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro (art. 80, secondo 
comma, lett. d, l.d.a.);
il diritto di autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle 
loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni (art. 80, secondo 
comma, lett. e, l.d.a.);
il diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della 
loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di 
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione (art. 81 l.d.a.);
il diritto, spettante solo agli artisti che sostengono le prime parti 
dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, a che il loro 
nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, 
esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco 
fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente 
(art. 83 l.d.a.);
il diritto, spettante solo agli artisti che nell'opera cinematografica e 
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se 
di artista comprimario, ad un equo compenso a carico degli organismi di 
emissione per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata 
a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, cavo e satellite (art. 
84, secondo comma, l.d.a.);
il diritto, sempre solo per gli artisti indicati al numero precedente, ad un 
equo compenso per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e 
assimilata, a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per 
ogni distinta utilizzazione economica (art. 84, terzo comma, l.d.a.). 

 

 


Saluti, Nicola.
________________________________________ 

La nostra coscienza
ci sembra inadeguata,
quest'assalto di tecnologia
ci ha sconvolto la vita.
Forse un uomo che allena la mente
sarebbe già pronto,
ma a guardarlo di dentro
è rimasto all'ottocento. 

 - Giorgio Gaber - 





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