[Community] Re: "diritti connessi. Un'importante sentenza" (musica e locali: altri soldi)
Nicola Alcide Grossi
copernico a larivoluzione.it
Ven 25 Feb 2005 09:05:04 CET
pinna Scrive:
> La legge sul diritto d'autore stabilisce infatti che per diffondere musica
> al pubblico, anche senza scopo di lucro, è necessaria l'autorizzazione da
> tutte le parti che contribuiscono alla creazione del prodotto musicale.
I diritti connessi sono stati inizialmente introdotti dal legislatore come
semplici diritti ad un equo compenso per le utilizzazioni da altri
effettuate dell'attività o della prestazione che li fanno sorgere. Solo di
recente, con l'intervento della *legislazione comunitaria*, sono diventati
veri e propri *diritti esclusivi*, del tutto assimilabili al tradizionale
diritto d'autore.
Pertanto, come esiste SIAE, esistono anche la SCF (Società Consortile
Fonografici) e l'IMAIE (Istituto per i diritti degli Artisti Interpreti
Esecutori): che, appunto, si occupano di tutelare i diritti connessi.
Quello che ancora non entra in testa (ma il futuro credo che aprirà gli
occhi a tanti) è che i diritti connessi sono una realtà da cui non si può
prescindere e con cui bisogna inevitabilmente fare i conti.
I diritti spettanti ai produttori di fonogrammi sono:
il diritto di riproduzione ed il diritto di distribuzione (art. 72, primo
comma, l.d.a.);
i diritti di noleggio e prestito (art. 72, secondo comma, l.d.a.)
il diritto ad un compenso per "l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco
o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della
cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi" (art. 73
l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis l.d.a.);
il diritto ad un equo compenso per l'utilizzazione fatta a scopo non di
lucro (art. 73 bis l.d.a.);
il diritto di opporsi a che l'utilizzazione fatta ai sensi degli artt. 73 e
73 bis sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai
suoi interessi industriali (art. 74 l.d.a.).
I diritti connessi spettanti ai produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento sono:
il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli
originali o delle copie delle sue realizzazioni (art. 78 bis, primo comma,
lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis l.d.a.);
il diritto di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell'originale o delle copie di tali realizzazioni; tale diritto
non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione
Europea (art. 78 bis, primo comma, lett. b, l.d.a.);
di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle
sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma,
dell'originale o delle copie non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito (art. 78 bis, primo comma, lett. c, l.d.a.).
I diritti spettanti alle emittenti radiofoniche e televisive sono:
il diritto di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate
su filo o via etere (art. 79, primo comma, lett. a, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle
fissazioni delle proprie emissioni (art. 79, primo comma, lett. b, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa
avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso
(art. 79, primo comma, lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis);
il diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale
dell'Unione Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal titolare di uno Stato membro (art. 79, primo comma, lett. c,
l.d.a.);
il diritto di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni (art. 79, secondo
comma, l.d.a.).
Infine, i diritti spettanti agli artisti interpreti ed agli artisti
esecutori sono:
il diritto di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche
(art. 80, secondo comma, lett. a, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della
fissazione delle loro prestazioni artistiche (art. 80, secondo comma, lett.
b, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al
pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa quella via satellite,
delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese
in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di
una fissazione utilizzata per la diffusione; se la fissazione consiste in un
disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, sia nel caso in cui
essa sia utilizzata a scopo di lucro sia nel caso in cui sia utilizzata a
scopo non di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti un equo compenso
come quello previsto in tali casi ai produttori di questi supporti; se la
fissazione riguarda un'opera cinematografico o audiovisiva, all'artista
spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, cavo e satellite, un equo compenso a
carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti (art. 80, secondo
comma, lett. c, l.d.a.);
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis);
il diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio
dell'Unione Europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare
del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro (art. 80, secondo
comma, lett. d, l.d.a.);
il diritto di autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni (art. 80, secondo
comma, lett. e, l.d.a.);
il diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione (art. 81 l.d.a.);
il diritto, spettante solo agli artisti che sostengono le prime parti
dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, a che il loro
nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione,
esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco
fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente
(art. 83 l.d.a.);
il diritto, spettante solo agli artisti che nell'opera cinematografica e
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se
di artista comprimario, ad un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata
a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, cavo e satellite (art.
84, secondo comma, l.d.a.);
il diritto, sempre solo per gli artisti indicati al numero precedente, ad un
equo compenso per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e
assimilata, a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per
ogni distinta utilizzazione economica (art. 84, terzo comma, l.d.a.).
Saluti, Nicola.
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La nostra coscienza
ci sembra inadeguata,
quest'assalto di tecnologia
ci ha sconvolto la vita.
Forse un uomo che allena la mente
sarebbe già pronto,
ma a guardarlo di dentro
è rimasto all'ottocento.
- Giorgio Gaber -
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