{"id":1628,"date":"2023-01-23T18:39:56","date_gmt":"2023-01-23T17:39:56","guid":{"rendered":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/?p=1628"},"modified":"2023-11-29T18:41:42","modified_gmt":"2023-11-29T17:41:42","slug":"la-corte-dei-conti-sulla-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-italiano-sostiene-lopen-access","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/1628\/","title":{"rendered":"La Corte dei conti sulla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano sostiene l\u2019Open Access"},"content":{"rendered":"<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1625\" src=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-300x197.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"197\" srcset=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-300x197.jpg 300w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-1024x673.jpg 1024w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-150x99.jpg 150w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-768x505.jpg 768w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-1536x1009.jpg 1536w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-2048x1346.jpg 2048w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-236x155.jpg 236w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Corte_dei_Conti_-_Sede-1200x788.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px\" \/><\/h2>\n<h2>La Corte dei conti sulla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano sostiene l\u2019Open Access<\/h2>\n<p><em>di Deborah De Angelis<\/em><\/p>\n<p>La Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha avviato un\u2019attivit\u00e0 di controllo sulle \u201cSpese per l\u2019informatica, con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano (2016\u20132020)\u201d, il cui esito \u00e8 illustrato nella deliberazione depositata il 22 ottobre 2022.<\/p>\n<p>Nella copiosa relazione che compone la deliberazione \u00e8 evidenziata l\u2019importanza strategica dei processi di digitalizzazione, rispetto ai quali il nostro Paese sconta ritardi inammissibili, nonostante i considerevoli investimenti gi\u00e0 impiegati. In visione, inoltre, dei futuri investimenti EU rientranti nel Recovery Fund, ove il 20% del totale \u00e8 destinato alla digitalizzazione, si sottolinea la posizione strategica della digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale. Le istituzioni culturali italiane sono in una fase di continua evoluzione per rispondere, soprattutto grazie all\u2019accelerazione causata dal periodo di pandemia, all\u2019esigenza di aprirsi al pubblico, anche in ambiente digitale.<\/p>\n<p>La Corte dei conti riconosce come: \u201c<i>La necessita\u0300 di trasformazione costituisce una sfida ma anche un\u2019opportunit\u00e0 per avvicinare nuove tipologie di utenti e per valorizzare i beni materiali e immateriali che le istituzioni custodiscono e producono.<\/i>\u201d<\/p>\n<p>I soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di controllo e, in particolare, la Direzione generale organizzazione, la Direzione generale bilancio e l\u2019Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library), hanno creato una cabina di regia per la raccolta dei dati richiesti. L\u2019indagine della Corte dei conti si \u00e8, inoltre, basata sull\u2019esame della ricerca svolta dall\u2019Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni Culturali del Politecnico di Milano, ove sono state analizzate le iniziative digitali intraprese nel settore museale. I dati hanno evidenziato come, seppure siano in atto diversi progetti di innovazione digitale, la formalizzazione della strategia digitale non \u00e8 ancora diffusa e le competenze sul digitale non sono ancora mature. Si \u00e8 constatato, ad esempio, che nel triennio 2017\/2019, l\u201985 per cento dei musei \u00e8 presente online, ma solo il 47 per cento ha un sito relativo alla propria istituzione culturale, di cui solo il 41 per cento dei siti \u00e8 disponibile solo in lingua italiana e il 48 per cento non \u00e8 compatibile con i dispositivi mobili. Risultano, inoltre, poco diffuse le cooperazioni con altri settori turistici a livello territoriale per facilitare l\u2019individuazione dei luoghi della cultura da parte dell\u2019utente.<\/p>\n<p>Dinanzi, quindi, alle risultanze di una situazione di notevole ritardo nella trasformazione digitale degli istituti culturali, i quali spesso non hanno ancora intrapreso un processo di strategia digitale, la relazione in commento riserva un\u2019attenzione alle politiche di Open Access. Dall\u2019analisi della normativa di riferimento, ivi illustrata, la Corte ha confermato che il potere di decidere sul riuso dei dati spetta all\u2019ente titolare del dato stesso, anche se \u2014 viene notato \u2014 ci\u00f2 non consenta all\u2019amministrazione pubblica di adottare comportamenti che impongano vincoli di esclusiva limitanti l\u2019accesso alle informazioni. Ma la Corte prosegue ricordando come<span>\u00a0<\/span><i>\u201cl\u2019amministrazione sia sempre tenuta a rendere disponibile il patrimonio informativo di dati e documenti digitali con licenze di tipo aperto, che consentano il riuso (anche commerciale) e la maggiore elaborazione possibile<\/i>\u201d. Anche dal confronto con le amministrazioni coinvolte \u00e8 emersa l\u2019esigenza di un adeguamento dei tradizionali paradigmi proprietari a favore di una visione del patrimonio culturale pi\u00f9 ispirata ai canoni di democraticit\u00e0, inclusivit\u00e0 e orizzontalit\u00e0. Si ricorda come nel mondo la maggior parte degli istituti culturali hanno aderito alle politiche di Open Access per la condivisione delle riproduzioni digitali dell\u2019immagine del bene culturale e come, invece l\u2019approccio, dell\u2019amministrazione culturale italiana si mostri ancora impermeabile al cambiamento del paradigma sollecitato dall\u2019evoluzione tecnologica. L\u2019obiettivo da perseguire anche con il piano di digitalizzazione del patrimonio culturale dovrebbe essere quello di sviluppare la crescita culturale della societ\u00e0 e creare un valore a lungo termine.<\/p>\n<p>Su tale punto, \u00e8 interessante notare come il Ministero della cultura abbia riferito che, dal confronto con il panorama internazionale, risulti che la maggior parte delle istituzioni utilizzi un sistema misto, ove far convivere le istanze del libero riuso con la valorizzazione economica delle collezioni. Ed \u00e8 questo il percorso che si dovrebbe intraprendere anche nel nostro Paese al fine di sfruttare al meglio le potenzialit\u00e0 delle tecnologie emergenti e il fiorire di progetti di creazione collaborativa per la valorizzazione e condivisione dell\u2019eredit\u00e0 culturale.<\/p>\n<p>Nel Capitolo VI su \u201cI sistemi di digitalizzazione e i risultati raggiunti\u201d, il paragrafo 5 \u00e8 dedicato al tema dell\u2019\u201cOpen Access: resistenze e potenzialit\u00e0\u201d. La Corte dei conti, dopo aver esaminato la normativa di settore, sottolinea come la titolarit\u00e0 del dato non debba essere il presupposto per l\u2019attuazione di politiche volte ad affermare regole di restrizione all\u2019accesso alle informazioni. In tale senso, avalla la raccomandazione di adottare una licenza aperta che preveda la sola attribuzione della fonte (Creative Commons Attribuzione) contenuta nelle Linee guida dell\u2019AgID per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Sul punto, il Capitolo italiano di Creative Commons e Wikimedia Italia, nelle proprie osservazioni alle suddette linee guida, hanno evidenziato che, in assenza di un dato non creativo, e quindi non proteggibile dalla normativa sul diritto d\u2019autore, gli strumenti pi\u00f9 adatti per la condivisione di materiale in pubblico dominio siano invece CC0 (dedica al pubblico dominio) o l\u2019etichetta PDM (Public Domain Mark). Per trovare una risposta alle esigenze degli istituti culturali di ricevere crediti sulla provenienza del dato digitalizzato, all\u2019interno della Creative Commons Open Culture Platform, \u00e8 stato creato un Working Group \u201dPublic domain collections referenced by CC BY to designate collections holders\u201d che ha rilasciato alcune proposte di intervento.<\/p>\n<p>E\u2019 di rilievo evidenziare come l\u2019amministrazione abbia segnalato, tra le questioni ancora aperte, per le quali \u00e8 necessario trovare una corretta conciliazione degli interessi coinvolti, la non completa armonizzazione di parte della normativa italiana con la legislazione europea. Il riferimento \u00e8, in parte, alla ricezione dell\u2019art. 14 della direttiva 2019\/790\/EU, sul diritto d\u2019autore nel mercato unico digitale, che libera le riproduzioni fedeli dal vincolo del diritto d\u2019autore e dei diritti connessi, qualora il risultato della digitalizzazione non presenti le caratteristiche della creativit\u00e0. La norma, infatti, intende rendere libera la fruizione del patrimonio digitalizzato, considerata la non rivalit\u00e0 del \u201cbene comune\u201c culturale digitale e la convinzione che il libero riuso delle immagini anche a fini commerciali sia un volano per lo sviluppo economico e comporti impatti positivi per le istituzioni culturali nel contesto di progetti destinati alla condivisione della conoscenza, alle attivit\u00e0 di studio, ricerca,\u00a0 libera manifestazione del pensiero ed espressione creativa. Dal questionario sottoposto agli uffici del Ministero risulta che gli stessi siano orientati verso la visione di apertura dei contenuti digitali del patrimonio culturale, per ci\u00f2 che riguarda le finalit\u00e0 di crescita sociale e le positive ricadute sui visitatori, pur rimanendo dubbiosi sul tema della valorizzazione economica.<\/p>\n<p>In conclusione, la Corte dei conti non riterebbe qualificabile la figura del danno erariale nel caso di concessione a canone zero per la riproduzione del bene culturale, in quanto il ritorno economico basato sulla vendita della singola immagine digitalizzata appare un sistema anacronistico e antieconomico (come, altres\u00ec, dimostrato da analisi di mercato) e quindi si ritiene utile privilegiare eventuali entrate connesse all\u2019offerta di servizi complementari ad alto valore aggiunto (come suggerito, d\u2019altronde, dal Cons. 53 della direttiva 2019\/790\/EU).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<pre>Immagine: Corte dei Conti - Sede centrale di Viale Mazzini a Viale Giuseppe Mazzini, n. 105, Roma, 9 September 2015, di <a title=\"User:Carlo Dani\" href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/User:Carlo_Dani\">Carlo Dani<\/a>, rilasciata con licenza <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\/deed.en\" rel=\"nofollow\">CC BY SA <\/a><\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte dei conti sulla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano sostiene l\u2019Open Access di Deborah De Angelis La Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha avviato un\u2019attivit\u00e0 di controllo sulle \u201cSpese per l\u2019informatica, con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano (2016\u20132020)\u201d, il cui esito \u00e8 illustrato &hellip; <a href=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/1628\/\" class=\"more-link\">Read More<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;La Corte dei conti sulla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano sostiene l\u2019Open Access&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1623,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1628","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1628","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1628"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1628\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1630,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1628\/revisions\/1630"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1628"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1628"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1628"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}