{"id":1361,"date":"2021-09-23T16:25:39","date_gmt":"2021-09-23T14:25:39","guid":{"rendered":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/?p=1361"},"modified":"2021-09-23T16:25:39","modified_gmt":"2021-09-23T14:25:39","slug":"osservazioni-di-cc-italia-e-wikimedia-italia-sullo-schema-di-decreto-legislativo-in-attuazione-della-direttiva-copyright","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/1361\/","title":{"rendered":"Osservazioni di CC Italia e Wikimedia Italia sullo schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva copyright"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1362\" src=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-300x140.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"140\" srcset=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-300x140.jpg 300w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-1024x478.jpg 1024w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-150x70.jpg 150w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-768x359.jpg 768w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-1536x717.jpg 1536w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-2048x956.jpg 2048w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-270x126.jpg 270w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0-1200x560.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px\" \/><\/p>\n<pre>Foto: <span class=\"language en\" title=\"English\"><b>\u00a0<\/b><\/span>Pen and paper by Bobdog\r\n<a class=\"extiw\" title=\"w:en:Creative Commons\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/en:Creative_Commons\">Creative Commons<\/a>\u00a0<a class=\"external text\" href=\"https:\/\/creativecommons.org\/publicdomain\/zero\/1.0\/deed.en\" rel=\"nofollow\">CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication<\/a>\r\nFonte: <a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Power-of-words-by-antonio-litterio-creative-commons-attribution-share-alike-3-0.jpg\">Wikimedia Co<\/a><\/pre>\n<p>Pubblichiamo di seguito integralmente le osservazioni che il Capitolo italiano di Creative Commons e Wikimedia Italia hanno inviato in data odierna alle Commissioni del Senato competenti ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo (A.G. 295) in attuazione della Direttiva copyright (n. 2019\/790).<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 6\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: right;\"><span>Spett.le<br \/>\n<\/span><span>Senato della Repubblica<br \/>\n<\/span><span>Alla c.a. delle Commissioni<br \/>\n<\/span><span>II\u00aa, VIII\u00aa, V\u00aa, X\u00aa e XIV\u00aa<br \/>\n<\/span><span>________________________<\/span><\/p>\n<p><span>Roma, l\u00ec 23 settembre 2021<\/span><\/p>\n<p><b>Ogg.: <\/b><b>Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019\/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d\u2019autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale &#8211; A.G. 295<\/b><\/p>\n<p><span>Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto indicato, sottoposto al parere delle Commissioni competenti del merito II\u00aa, VIII\u00aa, evidenziamo quanto segue in relazione ad alcuni punti del suo articolato che ci appaiono contrastare con il testo della Direttiva in questione. Per ciascun punto indichiamo le criticit\u00e0 del testo e le relative motivazioni.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>ART.1, (lett. a)\u00a0<\/b><\/p>\n<p><span>All\u2019articolo 32 quater LdA, proponiamo che sia eliminato l\u2019ultimo inciso \u201cferme restando le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span>Tale inciso parrebbe infatti segnare una distinzione di disciplina tra le opere delle arti visive in pubblico dominio e i beni culturali pubblici in pubblico dominio, sottraendo questi ultimi dall\u2019applicazione del principio introdotto dall\u2019art. 14 della direttiva. Pertanto, i beni culturali pubblici, seppur rientranti nella categoria di opere delle arti visive, come illustrata nel dossier n. 434, non gioverebbero della nuova disciplina, volta a proteggere la libera divulgazione di riproduzioni fedeli di immagini di opere d\u2019arte in pubblico dominio. Tale approccio risulterebbe incompatibile con lo spirito del legislatore europeo che riconosce come: \u201cnel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l&#8217;accesso alla cultura e la sua promozione e l&#8217;accesso al patrimonio culturale\u201d (Cons. 53, dire. 790\/2019).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Un&#8217;interpretazione in linea con l\u2019intento della direttiva, anche per ci\u00f2 che concerne l\u2019incentivo della diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive in pubblico dominio, non si pone in contrasto, ma anzi \u00e8 concomitante, alla facolt\u00e0 degli istituti di chiedere un compenso per la fornitura di copie digitalizzate ad alta risoluzione.<\/span><\/p>\n<p><span>La ratio della direttiva \u00e8, infatti,\u00a0 proprio quella di favorire la diffusione transfrontaliera delle immagini di opere d&#8217;arte in pubblico dominio, chiamando espressamente in causa le opere conservate negli istituti di tutela. Il bene culturale, inoltre, non \u00e8 solo un&#8217;opera storico artistica o architettonica (e quindi opera d\u2019arte visiva) ma pu\u00f2 essere anche un bene bibliografico, un bene archivistico o un oggetto della cultura materiale la cui riproduzione \u00e8 gi\u00e0 priva di qualsiasi tutela autoriale ai sensi dell&#8217;art. 87 LdA. A maggior ragione i beni culturali non dovrebbero essere perci\u00f2 esclusi dall\u2019applicazione della norma. <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/p>\n<p><span>Il testo dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva copyright si pone in aperto contrasto con l\u2019impegno del governo di ampliare le possibilit\u00e0 di riuso delle immagini di beni culturali pubblici anche per finalit\u00e0 commerciali, assunto con l\u2019approvazione in data 16 giugno 2021 della risoluzione della VII Commissione della Camera dei Deputati sulla riproduzione digitale dei beni culturali (risoluzione unitaria 7-00423 Vacca, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea). Nelle premesse alla risoluzione si legge infatti che \u201c\u00e8 necessario valutare la opportunit\u00e0 di un coordinamento di tale norma con l\u2019articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che limita il riuso per fini commerciali di riproduzioni di beni culturali seppure in pubblico dominio; [\u2026] si rende pertanto necessario un impegno del Governo volto a sostenere un programma di digitalizzazione e a valutare le possibili modalit\u00e0 di divulgazione delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale; [\u2026] per gli istituti culturali che hanno introdotto un regime di libero riutilizzo delle immagini delle proprie collezioni \u00e8 possibile registrare benefici in termini di valorizzazione dei beni e della loro di divulgazione e conoscenza a fronte della modesta entit\u00e0 degli introiti derivanti dai canoni di riproduzione\u201d, ma soprattutto nel dispositivo il governo si impegna a \u201cproseguire nel percorso di liberalizzazione della riproduzione dei beni culturali e della divulgazione delle immagini, avviato con la modifica dell\u2019articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio\u201d e \u201cad adottare iniziative anche normative volte a favorire il libero riutilizzo e la libera divulgazione di immagini di beni culturali pubblici visibili dalla pubblica via, per qualsiasi finalit\u00e0, nel rispetto della normativa sul diritto d\u2019autore (anche prevedendo forme di eccezioni, quali la \u00ablibert\u00e0 di panorama temperata \u00bb)\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span>Tali impegni risultano disattesi nella proposta di decreto di ricezione che sar\u00e0 vagliata dal Parlamento.<\/span><\/p>\n<p><b>ART.1, lett b)<\/b><\/p>\n<p><span>All\u2019art. 43 bis LdA, proponiamo di eliminare i commi da 8 a 13.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00c8 criticabile la scelta del legislatore italiano di recepire l\u2019art. 15 della direttiva imponendo di fatto un obbligo a contrarre in capo ai prestatori di servizi non previsto in alcun modo dalla norma europea. L\u2019intento del legislatore UE era quello di riconoscere agli editori di giornali i diritti di cui all&#8217;articolo 2 e all&#8217;articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001\/29\/CE e non certo quello di vincolare in alcun modo la libert\u00e0 negoziale delle parti.<\/span><\/p>\n<p><span>Lo stesso parere dell\u2019antitrust, reso sullo schema di decreto legislativo di recepimento in commento, ha sottolineato che l\u2019equilibrio negoziale delle parti non pu\u00f2 certo essere raggiunto ponendo vincoli ingiustificati all\u2019autonomia contrattuale.<\/span><\/p>\n<p><b>ART.1, lett c) e d)<\/b><\/p>\n<p><span>Proponiamo di eliminare l\u2019art. 46 LdA e i commi 1, 3 e 4 dell\u2019art. 46 bis LdA.<\/span><\/p>\n<p><span>Segnaliamo che l\u2019introduzione del quarto comma all\u2019art. 46 LdA risulta essere fuori delega, cos\u00ec quindi a cascata anche commi 1, 3 e 4 aggiunti all\u2019art. 46 bis LdA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>ART.1, lett. e) <\/b><b>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b><\/p>\n<p><span>All\u2019art. 68, comma 2, comma 2 bis LdA:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><span>dopo le parole \u201cpresenti in modo permanente nelle loro raccolte\u201d proponiamo di inserire le parole \u201ccomprese le opere cui l\u2019istituto ha accesso per un periodo rilevante di tempo\u201d;\u00a0<\/span><\/li>\n<li aria-level=\"1\"><span>dopo le parole \u201cnelle loro raccolte\u201d proponiamo di inserire le parole \u201ce di porre in essere ogni attivit\u00e0 e azione connessa agli obblighi di conservazione come, a titolo non esaustivo, la creazione di cataloghi e bibliografie, la descrizione catalografica, l\u2019inventariazione, nonch\u00e9 di rendere fruibile, a scopo conservativo, di copie digitali di opere protette su qualsiasi formato attraverso i terminali interni agli istituti di tutela\u201d;\u00a0<\/span><\/li>\n<li aria-level=\"1\"><span>dopo le parole \u201ce su qualsiasi supporto\u201d proponiamo di inserire le parole \u201ce anche in collaborazione con partner esterni\u201d.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Lo scopo della norma europea, infatti, \u00e8 quello di eliminare i <\/span><span>limiti impliciti ed espliciti alla realizzazione della missione di conservazione del patrimonio culturale da parte degli istituti. Questi ultimi sono fortemente diversificati per tipologia e risorse e necessitano di una norma il pi\u00f9 ampia possibile affinch\u00e9 possano beneficiare indistintamente dell\u2019eccezione e realizzare effettivamente nel concreto l\u2019attivit\u00e0 di conservazione, anche in modalit\u00e0 precauzionale, del patrimonio culturale affidato loro.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>ART.1, lett. g)<\/b><b>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b><\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><span>All&#8217;art. 70 bis, comma 1 LdA dopo le parole \u201ce l&#8217;adattamento\u201d, proponiamo di eliminare le parole \u201cdi brani o di parti di\u201d.<\/span><\/li>\n<li aria-level=\"1\"><span>All&#8217;art. 70 bis, comma 1 LdA dopo le parole \u201ce la riproduzione\u201d, proponiamo di eliminare le parole \u201cdi brani o di parti di\u201d.<\/span><\/li>\n<li aria-level=\"1\"><span>All\u2019art. 70 quater comma 1 LdA alla fine del capoverso aggiungere le seguenti parole \u201c,\u00a0 attraverso sistemi leggibili dalla macchina come il protocollo \u201crobots.txt\u201d\u201d<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Per quanto riguarda i primi due punti, in base al testo della direttiva, l\u2019eccezione per attivit\u00e0 didattiche digitali e transfrontaliere ha la finalit\u00e0 di consentire l\u2019utilizzo digitale di opere e altri materiali e non solo brani e\/o parti di essi.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Per quanto riguarda il terzo punto, \u00e8 necessario garantire ai titolari dei diritti il buon funzionamento della riserva agli stessi riconosciuta, e che pertanto tale facolt\u00e0 sia manifestata attraverso sistemi leggibili dal computer senza intervento umano. Poich\u00e9 ogni sito web avr\u00e0 termini e condizioni diverse, l&#8217;unico modo per facilitare la corretta e legittima estrazione del web \u00e8 attraverso l&#8217;uso di un protocollo, come robots.txt, che crea una regola binaria &#8220;estrarre&#8221;\/&#8221;non estrarre&#8221;. Non \u00e8, infatti, prospettabile aspettarsi che le macchine interpretino i termini e le condizioni scritte su un sito web per stabilire se effettuare l&#8217;estrazione di dati o meno. Il protocollo robots.txt \u00e8 gi\u00e0 usato in ambito informatico per scopi simili, pi\u00f9 precisamente per indicare ai motori di ricerca quali pagine web non devono essere salvate, e quindi l\u2019implementazione non comporterebbe problemi.<\/span><\/p>\n<p><b>Art. 1 lett. h)<\/b><\/p>\n<p><span>All\u2019art. 80, comma 1 LdA proponiamo di eliminare\u00a0 l\u2019inserimento delle parole \u201civi inclusi i direttori del doppiaggio e doppiatori\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span>Le motivazioni sono le stesse gi\u00e0 segnalate in riferimento all\u2019ART.1, lett c) e d).<\/span><\/p>\n<p><b>ART. 1, lett. l)<\/b><\/p>\n<p><span>Si propone di sostituire all\u2019art. 102-sexies e ss la traduzione della locuzione inglese \u201c<\/span><i><span>best efforts\u201d<\/span><\/i><span> con \u201cmigliori sforzi\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span>Nel corso del dialogo tra gli Stati membri e la Commissione europea, in occasione delle riunioni del <\/span><i><span>Copyright Contact Committee,<\/span><\/i><span> \u00e8 emerso che<\/span> <span>la traduzione della locuzione \u201cbest efforts\u201d con \u201cmassimi sforzi\u201d non risulta esattamente conforme al senso della relativa espressione anglofona che invece si traduce in \u201cmigliori sforzi\u201d.<\/span><\/p>\n<p><b>ART. 1, lett. m)<\/b><\/p>\n<p><span>Si propone di aggiungere all\u2019articolo 102-undecies, comma 1 LdA dopo le parole \u201csupporto di memorizzazione\u201d le seguenti parole \u201c, ovvero quando non sono mai state in commercio\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span>Dopo le parole \u201cdieci anni\u201d aggiungere le seguenti: \u201c, ad eccezione delle opere scientifiche per le quali il termine \u00e8 ridotto a tre anni\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Infatti, nella definizione di opere fuori commercio andrebbero comprese anche le opere che non sono mai state in commercio, cos\u00ec come chiarito dal Considerando 37 della direttiva, che chiarisce che \u201cle opere che non sono mai state in commercio possono comprendere manifesti, volantini, giornali di trincea o opere audiovisive amatoriali, ma anche opere o altri materiali mai pubblicati, senza pregiudizio degli altri vincoli giuridici applicabili, come le disposizioni nazionali in materia di diritti morali\u2026.\u201d. Si evidenzia, infatti, che ricomprendere nella definizione di opere fuori commercio anche opere che in commercio non sono mai state, permetterebbe agli istituti di avviare senza ambiguit\u00e0 ampi progetti di digitalizzazione di documentazione archivistica, composta ad esempio da elaborati progettuali, opere della grafica o manoscritti inediti. Modificare la definizione in tal senso, dunque, renderebbe massimamente efficace l\u2019eccezione, che altrimenti avrebbe una portata limitata, penalizzando i progetti di digitalizzazione di biblioteche e archivi italiani.<\/span><\/p>\n<p><span>Con specifico riferimento alla definizione di \u201copera fuori commercio\u201d, il termine di presunzione andrebbe ridotto da dieci anni a tre, almeno in relazione alle opere scientifiche che, per loro natura, possono essere qualificate come fuori commercio molto prima del periodo decennale, senza che l\u2019individuazione di ulteriori requisiti sia rimandata ad un successivo decreto del Ministero della cultura. Contrariamente, le opere letterarie a carattere scientifico rimarrebbero ingiustificatamente fuori dal meccanismo della norma per un lasso di tempo eccessivamente lungo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Con riferimento al sistema di pubblicit\u00e0 introdotto dall\u2019art. 102-terdecies, comma 2, si ricorda che l&#8217;art. 10, par. 2 della direttiva d\u00e0 maggiore spazio di manovra al legislatore nazionale, specie se non si creano requisiti pregiudizievoli del diritto all&#8217;uso dell&#8217;eccezione. Si propone, pertanto che il legislatore incarichi il Ministero della giustizia di dare pubblica notizia, nei giornali nazionali e locali, delle opere gi\u00e0 inserite nel portale europeo delle opere fuori commercio, in analogia all&#8217;art. 490 c.c., attingendo al capitolo di spesa di cui all&#8217;art. 18-bis del DPR 115\/2002.<\/span><\/p>\n<p><span>In generale, \u00e8 infine criticabile la scelta del legislatore di preferire la licenza in luogo dell\u2019eccezione e\/o limitazione per tutti i tipi di opere, fuori commercio, ad eccezione del software e delle banche dati (tra l\u2019altro, non vi \u00e8 traccia nella direttiva di tale disposizione).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>La direttiva, infatti, prevede l\u2019applicazione dell\u2019art. 8 paragrafo 2, e quindi dell\u2019obbligo di disporre un\u2019eccezione o limitazione qualora non esista un organismo di gestione collettiva sufficientemente rappresentativo, non solo con riferimento al software e alle banche dati ma a tutte le tipologie di opere.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>ART. 1, lett. n)<\/b><\/p>\n<p><span>Si propone di eliminare all\u2019art. 107, comma 2 LdA le seguenti parole: \u201c, ivi inclusi gli adattatori dei dialoghi,\u201d e \u201cinclusi i direttori del doppiaggio e dei doppiatori\u201d per le stesse motivazioni gi\u00e0 segnalate in riferimento all\u2019ART.1, lett c) e d).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Distinti saluti.<\/span><span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span>Avv. Deborah De Angelis <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>Dott.ssa Iolanda Pensa<br \/>\n<\/span><span>Creative Commons Italia\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><span>Wikimedia Italia<\/span><span>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Foto: \u00a0Pen and paper by Bobdog Creative Commons\u00a0CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Fonte: Wikimedia Co Pubblichiamo di seguito integralmente le osservazioni che il Capitolo italiano di Creative Commons e Wikimedia Italia hanno inviato in data odierna alle Commissioni del Senato competenti ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo (A.G. 295) in attuazione &hellip; <a href=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/1361\/\" class=\"more-link\">Read More<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Osservazioni di CC Italia e Wikimedia Italia sullo schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva copyright&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1363,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1361","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1361"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1361\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1364,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1361\/revisions\/1364"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}