{"id":1124,"date":"2020-05-15T17:12:39","date_gmt":"2020-05-15T15:12:39","guid":{"rendered":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/?p=1124"},"modified":"2020-05-15T17:44:23","modified_gmt":"2020-05-15T15:44:23","slug":"relazione-dellaudizione-informale-del-capitolo-italiano-cc-presso-la-xiv-commissione-permanente-politiche-dellunione-europea-del-senato-della-repubblica-italiana-sul-ddl-n-1721-legge-di","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/1124\/","title":{"rendered":"Audizione del Capitolo italiano presso il Senato della Repubblica Italiana sull&#8217;implementazione della direttiva 2019\/790\/EU (c.d. dir. Copyright)"},"content":{"rendered":"<p>Cari commoners,<br \/>\nsiamo felici di comunicarvi che ieri, 14 maggio 2020, il Capitolo italiano \u00e8 stato audito al Senato per esprimere il proprio parere sulla trasposizione della direttiva 2019\/790\/EU (c.d. Copyright).<\/p>\n<p>Continuiamo a lavorare senza sosta per l&#8217;open culture!!<\/p>\n<p>Per guardare l&#8217;intervento completo del nostro Chapter lead, l&#8217;avv. Deborah De Angelis, clicca <a href=\"http:\/\/webtv.senato.it\/4621?video_evento=80701\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">qui <span>(minuto 3:42:58).<\/span><\/a><\/p>\n<p>Di seguito la relazione completa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">14 maggio 2020<\/span><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Audizione informale del Capitolo italiano di Creative Commons\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-weight: 400;\">presso la XIV Commissione permanente (Politiche dell\u2019Unione Europea)\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-weight: 400;\">del Senato della Repubblica Italiana\u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">sul disegno di legge n. 1721\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-weight: 400;\">(Legge di delegazione europea 2019)<\/span><\/p>\n<p>Per guardare l&#8217;intervento completo clicca <a href=\"http:\/\/webtv.senato.it\/4621?video_evento=80701\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">qui <span>(minuto 3:42:58) <\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Sommario\u00a0<\/strong><br \/>\n&#8211; Introduzione.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; Motivi dell\u2019audizione.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span>\u00a0 \u00a0 1. Adozione delle eccezioni gi\u00e0 previste dalla direttiva 2001\/29\/CE<br \/>\n<\/span><span>\u00a0 \u00a0 2. L\u2019eccezione per la conservazione del patrimonio culturale (articolo 6)<br \/>\n<\/span><span>\u00a0 \u00a0 3. Esclusione contrattuale e tecnologica (articolo 7)<\/span> <span><br \/>\n4. <\/span><span>Pubblico dominio (<\/span><span>articolo 14)<br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; Testo dell\u2019emendamento al DDL n. 1721 (Legge di delegazione europea\u00a0 \u00a0 2019, articolo 9)<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><b>Relazione<\/b><\/h2>\n<h3 style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Introduzione<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Creative Commons<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> (CC) \u00e8 un\u2019organizzazione no-profit nata negli Stati Uniti nel 2001, con l\u2019intento di adattare i principi di diritto d\u2019autore alle utilizzazioni on line delle opere dell\u2019ingegno e diffondere la cultura della condivisione in tutto il mondo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Oggi la comunit\u00e0 internazionale si avvale di una<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> rete di 603 membri individuali (ricercatori, attivisti, legali, professionisti del settore educativo e volontari da oltre 70 paesi) e di 43 capitoli nazionali.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1127\" src=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/1-300x149.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"149\" srcset=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/1-300x149.jpg 300w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/1-1024x509.jpg 1024w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/1-150x75.jpg 150w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/1-768x382.jpg 768w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/1-1536x764.jpg 1536w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/1-2048x1019.jpg 2048w, 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tutti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Creative Commons collabora con istituzioni pubbliche e soggetti privati, concentrando la propria attivit\u00e0 nella promozione e nel sostegno di progetti operanti nell\u2019ambito dell\u2019<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">open access<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">open education <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">e <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">open science<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Creative Commons ha il pregio di aver costruito una comunit\u00e0 globale basata sulla condivisione della creativit\u00e0 e della conoscenza, sostenendo milioni di autori e artisti nel mondo e aspirando alla definizione di un ecosistema della creativit\u00e0 in rete accessibile e innovativo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1128\" src=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-300x158.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"158\" srcset=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-300x158.jpg 300w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-1024x538.jpg 1024w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-150x79.jpg 150w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-768x404.jpg 768w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-1536x807.jpg 1536w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-2048x1076.jpg 2048w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-270x142.jpg 270w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/2-1200x631.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Opere licenziate con licenze Creative Commons nel mondo [https:\/\/stateof.creativecommons.org\/].<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A tal fine, CC fornisce agli utenti sei tipologie di licenze di diritto d\u2019autore, gratuite e facili da usare, ciascuna delle quali richiede l\u2019attribuzione della paternit\u00e0 e consente la scelta di concedere o meno la facolt\u00e0 di utilizzare l\u2019opera per fini commerciali e\/o il diritto di modificare l\u2019opera originale, eventualmente condizionando la condivisione dell\u2019opera derivata con l\u2019adozione della stessa licenza CC con la quale \u00e8 stata pubblicata l\u2019opera originale (clausola c.d. condividi allo stesso modo).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1129\" src=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/3-300x286.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"286\" 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globale, avvalendosi di collaboratori volontari e del proprio membro istituzionale, l\u2019Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il Capitolo svolge un importante ruolo di intermediazione, promuovendo l\u2019implementazione delle licenze sul territorio italiano anche da parte degli istituti di istruzione e degli istituti di tutela del patrimonio culturale che manifestano interesse per questi strumenti.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> fondamentale, infatti, adattare e interpretare le licenze alla luce del quadro normativo italiano e in relazione alle precipue caratteristiche del patrimonio culturale della penisola, favorendo la predisposizione per l\u2019<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">open culture<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> e assistendo i soggetti preposti alla tutela dei beni culturali.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Motivi dell\u2019audizione<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il capitolo italiano di Creative Commons desidera esporre le proprie posizioni al fine di segnalare al legislatore alcuni profili dell\u2019art. 9 del disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019) che stimolano una riflessione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019obiettivo del capitolo italiano \u00e8 favorire un recepimento della direttiva 2019\/790\/EU che garantisca il bilanciamento degli interessi dei titolari dei diritti con quelli degli utenti e della societ\u00e0 civile, per promuovere un\u2019ampia circolazione delle opere e incentivare i settori culturali strategici per la ripresa e il futuro sviluppo nazionale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A tal fine, riteniamo fondamentale che tutti gli istituti giuridici oggetto della direttiva 2019\/790\/EU siano implementati sulla base dei principi espressi dai considerando (da ritenersi un vero e proprio strumento interpretativo e orientativo per il legislatore nazionale) indirizzati alla massimizzazione delle libere utilizzazioni.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Non appare condivisibile la statuizione contenuta a pag. 11 del DDL n. 1721, ove si legge che, per il grado di completezza, la direttiva in commento sia da considerarsi \u201cself-executing\u201d e pertanto \u201cavendo previsto in maniera sufficientemente dettagliata la disciplina a cui si indirizza e, tenuti fermi i criteri attuativi e i limiti dettati dall\u2019art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234\u201d si limita a indicare alcuni dei criteri direttivi previsti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La presente posizione del capitolo italiano di Creative Commons, al fine di un equilibrato recepimento della norma europea, raccomanda la posizione espressa dalle linee guida pubblicate da Communia e tradotte in italiano su iniziativa di Wikimedia Italia<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<h5><span style=\"font-weight: 400;\">1. Adozione delle eccezioni gi\u00e0 previste dalla direttiva 2001\/29\/CE<\/span><\/h5>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In primo luogo, alla luce dei<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> principi e dei criteri enucleati nella <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">direttiva sul diritto d\u2019autore nel mercato unico digitale, che ritengono necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l\u2019evoluzione tecnologica (considerando 3) e al fine di accompagnare gli Stati membri verso un quadro normativo moderno e pi\u00f9 europeo del diritto d\u2019autore, \u00e8 necessario innanzitutto approfondire la questione relativa alla ricezione delle eccezioni gi\u00e0 previste dalla direttiva 2001\/29\/CE (cosiddetta dir. Infosoc), normativa attuata in modo parziale dal legislatore italiano.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019art. 25 della dir. 790\/2019\/EU in tema di rapporto di relazione con le eccezioni e limitazioni previste da <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">altre direttive<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, promuove la possibilit\u00e0 per gli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni pi\u00f9 ampie (di cui alla direttiva 96\/9\/CE, in tema di banche dati e alla direttiva 2001\/29\/CE, c.d. Infosoc, in tema di diritto d\u2019autore e diritti connessi nella societ\u00e0 dell\u2019informazione).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In particolare, ci si riferisce alle eccezioni di cui all\u2019art. 5, par. 3 (lett. h, i, k) della predetta direttiva Infosoc che prevedono la facolt\u00e0 degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione:<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">h) \u201cquando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici\u201d, c.d. libert\u00e0 di panorama.\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il mancato recepimento dell\u2019eccezione in esame genera conseguenze fortemente dannose per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Senza la c.d. \u201clibert\u00e0 di panorama\u201d, infatti, i nostri monumenti, ancora sotto la tutela del diritto d\u2019autore, ma visibili dalla pubblica via, non possono essere riprodotti e le loro immagini non possono comparire online legalmente, a differenza di quanto avviene in paesi che pi\u00f9 saggiamente hanno perseguito questo obiettivo.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1130 alignnone\" src=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/4-230x300.jpg\" alt=\"\" width=\"230\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/4-230x300.jpg 230w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/4-786x1024.jpg 786w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/4-115x150.jpg 115w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/4-768x1001.jpg 768w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/4-119x155.jpg 119w, https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/4.jpg 904w\" sizes=\"auto, (max-width: 230px) 85vw, 230px\" \/><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Immagine estratta dalla pagina https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Libert%C3%A0_di_panorama<\/span><\/i><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">i) \u201cin caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali\u201d, c.d. remix.\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tale manifestazione creativa \u00e8 strettamente collegata alle tecnologie digitali ed \u00e8 uno strumento espressivo attuale e fortemente rappresentativo della societ\u00e0 contemporanea. Il mancato recepimento dell\u2019eccezione, dunque, \u00e8 penalizzante per la libera espressione creativa poich\u00e9 qualifica come illegali una serie di attivit\u00e0 partecipative che si sono evolute e sviluppate nel web (per citarne alcune: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">digital sampling<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">fan videomaking<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">fan fiction writing<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">mush-up<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">), che hanno il pregio di promuovere le opere e di massimizzare le forme di utilizzazione.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">k) \u201cquando l\u2019utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche\u201d.<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In questo caso, l\u2019eccezione dovrebbe essere adottata in via generale e non limitatamente alla disciplina dettata dall\u2019art. 17, par. 7, della direttiva 2019\/790\/EU che, in tema di utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione on line, stabilisce che gli Stati membri provvedano ad avvalersi delle eccezioni ivi indicate.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ugualmente cruciale \u00e8 il recepimento dell\u2019eccezione di cui all\u2019art. 5, par. 2, lett. c) della direttiva Infosoc che prevede la facolt\u00e0 degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda:<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La mancata trasposizione dell\u2019eccezione genera problematiche rilevanti dal punto di vista pratico, impedendo di fatto agli enti di esercitare le proprie funzioni e raggiungere gli obiettivi e le finalit\u00e0 che li caratterizzano.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si verifica dunque il paradosso per cui gli istituti non possono riprodurre digitalmente i beni che hanno in custodia neanche per i servizi interni che si rendono necessari per adempiere alle proprie ordinarie attivit\u00e0. La legge sul diritto d\u2019autore, infatti, consente loro solo la fotocopia (art. 68, comma 2), limitandone gravemente le possibilit\u00e0 operative.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per tali ragioni diventa complesso anche ottemperare agli obblighi di conservazione del patrimonio culturale che detengono, cos\u00ec come sancito dall\u2019art. 6 della direttiva 2019\/790\/EU.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Infine, si evidenzia che l\u2019eccezione prevista all\u2019art. 5, par. 2, lett. b) della direttiva Infosoc, ha trovato nell\u2019ordinamento italiano un recepimento parziale ed incompleto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La norma prevede la possibilit\u00e0 per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione in relazione alle:<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini n\u00e9 direttamente, n\u00e9 indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell&#8217;applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all&#8217;articolo 6 all&#8217;opera o agli altri materiali interessati;<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La previsione europea ha trovato trasposizione nell\u2019ordinamento italiano attraverso l\u2019istituto della copia privata. Andrebbe valutata, per\u00f2, l\u2019opportunit\u00e0 di ampliare l\u2019eccezione alle altre tipologie di opere che risultano in consultazione nelle biblioteche.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-weight: 400;\">****<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Procedendo all\u2019analisi delle norme della direttiva 2019\/790\/EU, la disamina si concentrer\u00e0 sugli aspetti che non sono stati oggetto dei principi e criteri direttivi del DDL n. 1721, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">e in particolare sugli articoli 6, 7 e 14<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<h5><span style=\"font-weight: 400;\">2. L\u2019eccezione per la conservazione del patrimonio culturale (articolo 6)<\/span><\/h5>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La norma, che disciplina la \u201cconservazione del patrimonio culturale\u201d, \u00e8 una disposizione importante per garantire certezza a una delle attivit\u00e0 istituzionali di rilievo degli istituti di tutela. L\u2019eccezione, che \u00e8 obbligatoria, consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare \u201ccopie delle opere o di mat<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">eriali presente <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto a fini di conservazione\u201d. Tale previsione \u00e8 stata necessaria in quanto \u00e8 ancora comune che vi siano limiti impliciti o espliciti al modo in cui le copie vengano eseguite, ai formati della versione originale o di una nuova versione e al numero di copie effettuate. Tutti questi vincoli limitano la possibilit\u00e0 di utilizzare la digitalizzazione \u2014 vale a dire la creazione di copie digitali e la loro adeguata conservazione,<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> anche da materiali non originariamente in formato digitale<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> \u2014 per realizzare la missione degli istituti di tutela del patrimonio culturale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019art. 9 del DDL n. 1721 non fa alcun riferimento all\u2019eccezione in esame, seppure si ritiene che la stessa, lungi dall\u2019essere precisa e circostanziata, richieda una scelta politica di indirizzo per sostenerne la migliore attuazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La finalit\u00e0 della norma europea \u00e8 quella di consentire agli istituti preposti alla tutela del patrimonio culturale di preservare e valorizzare tali beni anche attraverso l\u2019impiego di processi di digitalizzazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per una corretta trasposizione dell\u2019art. 6 \u00e8 fondamentale che il legislatore fornisca un\u2019ampia definizione del significato di \u201copera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte\u201d, ricomprendendo anche le opere cui l\u2019istituto ha accesso per un periodo rilevante di tempo, nonch\u00e9 le opere<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> su supporto fisico in<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> buone condizioni, per le quali la finalit\u00e0 conservativa si esplica precauzionalmente attraverso la prevenzione del deterioramento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Allo stesso modo, deve essere prevista l\u2019estensione della lista delle attivit\u00e0 consentite, includendo tutte le azioni che risultano connesse agli obblighi di conservazione dell\u2019istituto (ad es. la creazione di cataloghi e bibliografie, la descrizione catalografica e l\u2019inventariazione).<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">D\u2019altro canto, ugualmente aperta dovrebbe essere la definizione di strumenti, supporti, formati e partner coinvolti nel processo. Cos\u00ec come chiarito dal considerando 27, infatti, ci\u00f2 che rileva \u00e8 la finalit\u00e0 ultima di conservazione, perseguibile attraverso modalit\u00e0 differenti in base al contesto di riferimento. Una strutturazione della norma in questi termini trova ampia giustificazione anche in considerazione degli eventuali ostacoli economici e operativi riscontrabili nella pratica. La norma di trasposizione non pu\u00f2 prescindere, infatti, da una valutazione specifica delle peculiarit\u00e0 degli enti beneficiari, che in molti casi presentano le pi\u00f9 disparate caratteristiche e diversit\u00e0. In tale ottica, la condivisione di strumenti per la digitalizzazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche situati in altri stati membri dell\u2019unione europea, permetterebbero di conservare in digitale anche agli enti che individualmente non hanno le capacit\u00e0 economiche e pratico-professionali per farlo, con un\u2019indubbia ottimizzazione delle risorse esistenti e un risparmio vantaggioso anche in termini ambientali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sarebbe auspicabile, dunque, garantire che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano conservare copie di opere alle quali hanno accesso su server di terze parti prevedendo, al contempo, la possibilit\u00e0 di utilizzi interni, nonch\u00e9 l\u2019archiviazione di risorse online (web harvesting).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A tal proposito, l\u2019implementazione dell\u2019art. 6 impone una revisione dell\u2019art. 68, comma 2 della legge sul diritto d\u2019autore (L. n. 633 del 1941) al fine di ammettere la riproduzione <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">digitale <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">(e non solo la fotocopia, come affermato dall\u2019art. 68) di \u201copere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto\u201d. Attualmente, infatti, i predetti enti sono messi nell\u2019impossibilit\u00e0 di riprodurre con lo scanner le opere che hanno in custodia. Lo sfruttamento degli strumenti di riproduzione digitale in tal senso \u00e8 una risorsa imprescindibile per ottemperare agli obblighi di conservazione degli istituti cos\u00ec come esplicitata nel testo della direttiva. Le riproduzioni, infatti, consentirebbero agli istituti di usufruire dei beni in formato digitale, per finalit\u00e0 interne e di servizio, preservando le versioni fisiche originali maggiormente soggette all\u2019usura.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sarebbe auspicabile, infine, prevedere espressamente la possibilit\u00e0 per i predetti enti di consentire la fruizione in loco delle riproduzioni digitali dei beni in postazioni informatiche interne agli istituti di cultura anche da parte di pi\u00f9 utenti contemporaneamente, agevolando in questo modo la conoscenza del patrimonio da essi detenuto e salvaguardando gli originali, che potrebbero essere oggetto di consultazione solo nel caso in cui tale attivit\u00e0 risulti strettamente necessario all\u2019attivit\u00e0 di ricerca.<\/span><\/p>\n<h5><span style=\"font-weight: 400;\">3. Esclusione contrattuale e tecnologica (articolo 7)<\/span><\/h5>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019<\/span><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32019L0790#d1e1059-92-1\"><span style=\"font-weight: 400;\">articolo 7<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> disciplina il rapporto tra le eccezioni al diritto d\u2019autore e i contratti, e tra le eccezioni al diritto d\u2019autore e le misure tecnologiche di protezione (\u201cTPM\u201d).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ai sensi della suddetta norma, alcune delle nuove eccezioni e limitazioni obbligatorie al diritto d\u2019autore, tra cui quella prevista dall\u2019art. 6 di cui al paragrafo precedente, non possono essere escluse<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">da una scrittura privata che sarebbe inapplicabile, a prescindere dal Paese in cui \u00e8 stato concluso il contratto, o dalla legge del Paese che lo regola, garantendo, in questo modo, che gli utenti possano continuare a beneficiare dell\u2019eccezione e ignorare semplicemente qualsiasi disposizione contrattuale contraria.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ugualmente, il secondo paragrafo dell\u2019art. 7, prevede l\u2019obbligo per gli Stati membri di garantire che gli utenti possano<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">accedere e utilizzare contenuti protetti da misure tecnologiche di protezione (TPM) in virt\u00f9 di alcune delle nuove eccezioni obbligatorie, tra cui anche quella prevista all\u2019art. 6. E\u2019 il caso, ad esempio, di un istituto di tutela del patrimonio culturale che non \u00e8 in grado riprodurre a fini conservativi un\u2019opera, perch\u00e9 la stessa \u00e8 protetta da una misura tecnologica che ne impedisce l\u2019accesso (ad es. un\u2019opera in formato .pdf non abilitato alla stampa).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La direttiva non modifica le norme europee esistenti in materia di TPM, ma si limita a offrire agli utenti la facolt\u00e0 di richiedere al titolare dei diritti di fornire i mezzi tecnologici necessari per beneficiare delle eccezioni, e non la possibilit\u00e0 di rimuovere le TPM stesse.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Secondo il capitolo italiano, a questo proposito sarebbe indispensabile che la trasposizione dell\u2019art. 7 prevedesse l\u2019attuazione di procedure rapide e trasparenti con lo scopo di mettere <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">gli utenti nelle condizioni di accedere e utilizzare i contenuti protetti dalle TPM senza ritardi, creando al contempo incentivi affinch\u00e9 i titolari dei diritti d\u2019autore rispettino gli utenti nell\u2019esercizio di un\u2019eccezione. A tal fine si propone di <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">aggiungere una lettera all\u2019articolo 9 del DDL n. 1721 in cui si preveda la fissazione di un termine breve entro il quale la richiesta di accesso deve avere seguito nonch\u00e9 una sanzione proporzionata ed efficace nel caso il termine non sia rispettato.<\/span><\/p>\n<h5><span style=\"font-weight: 400;\">4. Pubblico dominio (<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">articolo 14)<\/span><\/h5>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019adozione dell\u2019eccezione per la libert\u00e0 di panorama sopra raccomandata non risulta sufficiente a restituire la libert\u00e0 di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle immagini di opere collocate stabilmente in luoghi pubblici, se non si interviene anche sulle norme che, pur rimossi gli impedimenti provenienti dal diritto d\u2019autore, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">continuano a ostacolare la libera fruizione delle riproduzioni dei beni culturali di pubblico dominio<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">. Il riferimento \u00e8 all\u2019art. 108 del D. Lgs. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">42\/2004 (d\u2019ora in poi \u201ccodice dei beni culturali\u201d), al quale \u00e8 imprescindibile apportare una puntuale modifica.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019articolo 14 impone agli Stati membri di modificare la loro legislazione al fine di chiarire che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di pubblico dominio non possano essere protette dal diritto d\u2019autore o da diritti connessi, a meno che il materiale derivante da un tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell\u2019autore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il legislatore, ponendo tali materiali non originali al di fuori dell\u2019ambito di protezione dei diritti esclusivi, interviene per garantire che le persone o gli enti che effettuano tali riproduzioni fedeli di un\u2019opera delle arti visive di pubblico dominio non possano impedire ad altri di utilizzare liberamente tali riproduzioni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Alla luce del considerando 53 e dei chiarimenti forniti dalla stessa Commissione europea in forma di FAQ, la \u201ccircolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l\u2019accesso alla cultura e la sua promozione e l\u2019accesso al patrimonio culturale\u201d, affinch\u00e9 chiunque possa copiare, usare e condividere immagini di opere d\u2019arte di pubblico dominio presenti nel web e possa riutilizzarle, anche per ragioni commerciali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019art. 14 della direttiva intende ampliare le possibilit\u00e0 di riutilizzo delle immagini di beni in consegna a musei, archivi e biblioteche, il cui riuso in molti istituti europei \u00e8 ancora sottoposto a pesanti vincoli rappresentati dalla previsione di esclusive a titolo di diritto connesso sulle immagini. In Italia, tali limitazioni si ritrovano sia nella disciplina delle fotografie semplici di cui agli artt. 87 e 88 della legge sul diritto d\u2019autore, sia negli articoli 106 e ss del codice dei beni culturali; quest\u2019ultimo sottopone le immagini (indipendentemente dal fatto che siano tutelate o meno dal diritto d\u2019autore) a una forma di protezione \u201cdominicale\u201d collegata alla detenzione dell\u2019esemplare dell\u2019opera in cura o custodia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se non si intervenisse contestualmente sul codice dei beni culturali, l\u2019art. 14 della direttiva rischierebbe di rimanere privo di effetti significativi, dal momento che, rimuovendo i soli diritti connessi dei fotografi sanciti dalle suddette norme della legge sul diritto d\u2019autore, si priverebbe comunque la collettivit\u00e0 di riutilizzare, attraverso l\u2019adozione di licenze aperte, le immagini dei beni culturali di pubblico dominio in consegna a musei, archivi e biblioteche. Questi ultimi, al di fuori degli utilizzi senza fini di lucro, rimarrebbero infatti soggetti al regime di concessione a titolo oneroso, il quale limita gravemente le iniziative editoriali, anche digitali, o comunque atte alla promozione e valorizzazione degli stessi beni e al riuso creativo delle loro immagini.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Va detto, a questo proposito, che il libero riutilizzo delle immagini del patrimonio culturale pubblico, senza restrizione, che l\u2019art. 14 intende promuovere, \u00e8 gi\u00e0 realt\u00e0 in un numero crescente di istituti culturali pubblici come il Rijksmuseum, la Galleria Nazionale di Danimarca o il Museo Nazionale di Stoccolma<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, ed \u00e8 stato peraltro caldeggiato dalla recente risoluzione della commissione cultura della Camera dei Deputati del 5 maggio u.s. su cui si \u00e8 registrata un\u2019ampia adesione da parte delle maggiori forze politiche<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, che impegna il Governo:<\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"font-weight: 400;\">a valutare l\u2019opportunit\u00e0 di adottare iniziative volte a favorire, nel rispetto della normativa sul diritto d\u2019autore, la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici, compresi quelli visibili dalla pubblica via, attraverso l\u2019utilizzo, tra la rosa delle licenze Creative Commons, di quelle tipiche dell\u2019Open Access, nonch\u00e9 volte a riconoscere la facolt\u00e0 dei direttori di istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali e per il turismo di licenziare immagini in rete attraverso licenze Creative Commons di libero riuso<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nonostante le limitazioni imposte dalla legge, in Italia si registra, da un lato, la diffusa volont\u00e0 di musei e biblioteche di adottare le licenze libere per la condivisione delle immagini di beni culturali in loro custodia e, dall\u2019altro, la massima risposta da parte degli istituti centrali e periferici del MiBACT di concedere l\u2019autorizzazione alla riproduzione fotografica dei beni culturali da parte dei fotografi partecipanti al concorso annuale Wiki Loves Monuments (WML) organizzato da Wikimedia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La condivisione delle immagini dei beni culturali mediante licenze aperte ha permesso a numerosi musei di porsi al servizio del pubblico in modo pi\u00f9 inclusivo ed efficace, stimolando la ricerca, l\u2019editoria e la creativit\u00e0 e generando significativi benefici anche in termini di visibilit\u00e0 e attrattivit\u00e0 per finanziamenti pubblici e privati, nonch\u00e9 l\u2019ideazione di nuovi modelli di business a supporto dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale e con un ritorno sia in termini di profitto che di immagine.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una reciprocit\u00e0 di vantaggi per gli istituti della cultura e per il pubblico, che tra l\u2019altro non si accompagna ad alcuna riduzione significativa di introiti per gli istituti, come dimostra una ormai decennale bibliografia internazionale sull\u2019argomento<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019implementazione dell\u2019art. 14 appare quindi una strada fondamentale da percorrere per creare innovazione, per trasformare il digitale in una opportunit\u00e0 per tutti e in definitiva per dare attuazione a una effettiva \u201cdemocrazia della conoscenza\u201d a livello europeo, ma anche per rispondere in forma pi\u00f9 compiuta al dettato costituzionale, in particolare all\u2019art. 9 (\u00abLa Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica\u00bb) e all\u2019art. 33 (\u00abL\u2019arte e la scienza sono libere e libero ne \u00e8 l\u2019insegnamento\u00bb).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Come gi\u00e0 anticipato, per garantire un\u2019efficace implementazione dell\u2019art. 14, \u00e8 necessario intervenire in senso modificativo sulle norme interne gi\u00e0 esistenti, che altrimenti continuerebbero a limitare l\u2019effettiva applicazione della norma.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per tali ragioni si rende necessaria la modifica dell\u2019art. 87 della legge sul diritto d\u2019autore, al fine di escludere le riproduzioni di opere del patrimonio culturale dalla tutela prevista dalle norme di diritto d\u2019autore, e adeguare la definizione delle stesse ai concetti enucleati nell\u2019art. 14. In tale ottica, le \u201copere delle arti visive\u201d, la cui definizione \u00e8 demandata nel dettaglio al legislatore nazionale, dovrebbero essere fatte coincidere con la definizione di beni culturali sancita dagli artt. 10 e 13 del codice dei beni culturali, al fine di ricomprendere le riproduzioni bidimensionali e tridimensionali di questi ultimi \u2013 nel caso in cui non costituiscano esse stesse opere creative \u2013, nell\u2019ambito operativo della norma.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Inoltre, affinch\u00e9 l\u2019art. 14 trovi piena e compiuta trasposizione, \u00e8 fondamentale intervenire sul codice dei beni culturali e, nello specifico, sull\u2019art. 108 che disciplina l\u2019utilizzo delle riproduzioni di beni culturali pubblici, al fine di consentire il libero riutilizzo delle loro immagini senza restrizioni legate alle finalit\u00e0.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una modifica circoscritta all\u2019art. 108, che regolamenta la riproduzione di beni culturali appartenenti al MiBACT, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali cos\u00ec come individuati dall\u2019art. 107, tuttavia, continuerebbe a escludere il libero riutilizzo delle immagini dei beni appartenenti a ogni altro ente, istituto pubblico, persona giuridica privata senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonch\u00e9 di quelli appartenenti a soggetti privati e dichiarati di interesse culturale, rispetto ai quali la possibilit\u00e0 di effettuare riprese fotografiche pu\u00f2 essere assoggettata a limitazioni discrezionali, anche attraverso l\u2019imposizione di vincoli nel successivo utilizzo. Per tale ragione \u00e8 opportuno intervenire anche sull\u2019art. 38 del codice dei beni culturali, che prevede l\u2019obbligo di apertura al pubblico per i beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, al fine di inserire un esplicito riferimento alla libert\u00e0 di effettuare riprese e diffondere immagini, anche effettuate da terzi, dei beni oggetto dell\u2019intervento conservativo, nel rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza e del diritto d\u2019autore.<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Testo dell\u2019emendamento al DDL n. 1721<br \/>\n(Legge di delegazione europea 2019, articolo 9)<\/strong><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al comma 1, lettera a), dopo le parole \u201cdefinizione di\u201d aggiungere le seguenti:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201copere o materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, fini di conservazione,\u201d<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dopo la parola \u201ccustoditi\u201d aggiungere:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201capplicare all\u2019opera delle arti visive la definizione prevista dagli art. 10 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u201d<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cr) specificare che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono utilizzare qualsiasi strumento appropriato ai fini della conservazione prevista dall\u2019art. 6, anche attraverso l\u2019utilizzo di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche se situati in altri Stati membri dell\u2019Unione europea; specificare che l\u2019eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale ha natura obbligatoria e non \u00e8 derogabile per via contrattuale; specificare che l\u2019esercizio dell\u2019eccezione per la conservazione del patrimonio culturale non d\u00e0 diritto ad equo compenso;\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">s) esercitare tutte le opzioni previste dall\u2019articolo 5 della direttiva 2001\/29\/CE che siano coerenti con i principi e criteri generali della direttiva 2019\/790\/EU e con l\u2019obiettivo di massimizzare le libere utilizzazioni;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">t) individuare la disciplina volta a perseguire quanto previsto dall\u2019articolo 14 della direttiva e, nei limiti della direttiva<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> 2019\/790\/EU <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">e dell\u2019esercizio della presente delega, modificare o abrogare le disposizioni incompatibili, ivi inclusi gli artt. 38 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e l\u2019art. 87 della legge 22 aprile 1941, n. 633;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">u) con riferimento all\u2019art. 7, par. 2, stabilire un termine breve entro il quale la richiesta di accesso deve avere seguito e prevedere una sanzione proporzionata ed efficace nel caso il termine non sia rispettato;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">v) <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">garantire<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> il dialogo fra i portatori di interessi anche in fase di attuazione degli articoli 6 e 14 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">della direttiva 2019\/790\/EU<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u201d<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cari commoners, siamo felici di comunicarvi che ieri, 14 maggio 2020, il Capitolo italiano \u00e8 stato audito al Senato per esprimere il proprio parere sulla trasposizione della direttiva 2019\/790\/EU (c.d. Copyright). Continuiamo a lavorare senza sosta per l&#8217;open culture!! Per guardare l&#8217;intervento completo del nostro Chapter lead, l&#8217;avv. Deborah De Angelis, clicca qui (minuto 3:42:58). &hellip; <a href=\"https:\/\/creativecommons.it\/chapterIT\/index.php\/1124\/\" class=\"more-link\">Read More<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Audizione del Capitolo italiano presso il Senato della Repubblica Italiana sull&#8217;implementazione della direttiva 2019\/790\/EU (c.d. dir. 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